LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 15489/2020 proposto da:
T.B., elettivamente domiciliato in Padova, vicolo M.
Buonarroti n. 2, presso lo studio dell’avv. M.M. Bassan, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione Internazionale Verona Sez. Padova, Procuratore Generale Repubblica Presso Corte Cassazione;
– intimato –
MINISTERO DELL’INTERNO, in pers. Del Min. p.t., rapp. e difeso, ex lege, dall’Avv.ra Gen Stato, dom. in Roma, via dei portoghesi 12;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5403/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.
FATTO E DIRITTO
La Corte, premesso che l’odierno ricorso intercetta la questione rimessa, con ordinanza n. 28316 del 2020, all’attenzione delle Sezioni unite civili, in tema di protezione internazionale, sulla comparazione tra integrazione sociale e condizioni di vita nel paese d’origine, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (alla luce della documentazione prodotta dal ricorrente e attestante una serie di rapporti di lavoro a tempo determinato, v. p. 15 del ricorso).
PQM
rinvia a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della decisione delle sezioni unite indicate in premessa.
Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 24 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021