LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25617-2019 proposto da:
M.U., elettivamente domiciliato in Firenze, via Leonardo da Vinci 4/a presso lo studio dell’avv.to DANIELA CONSOLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, 80., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 29/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
CHE:
1. Il Tribunale di Firenze con decreto pubblicato il 29 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da M.U., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).
2. Il richiedente aveva raccontato di essere espatriato perché il fratello aveva una relazione con la figlia di un noto politico della zona dove vivevano, che era anche il proprietario della fabbrica dove lavorava. Un giorno i due innamorati erano fuggiti e la polizia lo aveva arrestato e torturato e trattenuto quattro giorni. Il fratello intanto era morto mentre lui ricoverato in ospedale dopo essere stato dimesso trascorsi due anni dai fatti aveva deciso di scappare.
Il Tribunale reputava generica e non credibile la narrazione effettuata dal richiedente. Di conseguenza il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la non verosimiglianza del racconto sui motivi dell’espatrio.
Il ***** non era un paese soggetto ad una situazione di indiscriminata violenza derivante da un conflitto armato sulla base di quanto risultava dal sito *****.
Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che non erano stati allegati fatti rilevanti ai fini della valutazione sulla vulnerabilità presupposto per il riconoscimento della protezione umanitaria. Non era stato allegato alcun elemento di integrazione né alcun legame sociale o amicale o familiare.
3. M.U. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 in riferimento alla valutazione di credibilità e attendibilità del richiedente la protezione internazionale, violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in riferimento alle prove documentali offerte dalla parte e a fatti non contestati.
La censura attiene alla ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del ricorrente sulla base di presunte contraddizioni minimali e non contestata in sede di audizione. Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di valutare il riscontro documentale dato dalle certificazioni dell’ospedale dove il ricorrente era stato ricoverato per oltre sei mesi in coma.
Peraltro, il racconto era coerente e plausibile anche rispetto alla situazione del ***** come risultante anche dal comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per l’omesso esercizio del dovere di istruttoria con riguardo all’accertamento della sussistenza delle condizioni per la protezione sussidiaria, contraddittorietà della decisione, errata applicazione dell’art. 115 c.p.c.
Il ricorrente censura l’erroneo rigetto della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria.
Nella specie mancherebbe l’esercizio del dovere di cooperazione per l’acquisizione e consultazione di fonti accreditate dalle quali trarre informazioni sul paese di origine. Nella specie non si comprenderebbe la fonte a sostegno delle affermazioni sulla situazione del ***** e l’unica fonte tratta dal sito ***** sarebbe stata anche travisata. In tal modo risulterebbe violato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 a tal proposito il ricorrente cita anche un report sulla situazione del ***** allegato alle proprie memorie conclusive del giudizio di merito.
3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: mancata valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento al riconoscimento della situazione di vulnerabilità del ricorrente, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e dell’art. 8 CEDU e art. 10 Cost..
La censura attiene alla sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo il ricorrente lamenta l’omessa valutazione del rapporto di lavoro sussistente al momento del giudizio.
4. Il secondo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti.
Deve premettersi che la protezione sussidiaria, disciplinata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), ha come presupposto la presenza, nel Paese di origine, di una minaccia grave e individuale alla persona, derivante da violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, il cui accertamento, condotto d’ufficio dal giudice in adempimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria, deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del richiedente, salvo che il giudizio di non credibilità non riguardi le affermazioni circa lo Stato di provenienza le quali, ove risultassero false, renderebbero inutile tale accertamento” (Sez. 1, Ord. n. 14283 del 2019).
Inoltre costituisce indirizzo consolidato quello secondo il quale: “Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente” (Sez. 1, Ord. n. 13897 del 2019).
Il giudice deve adempiere all’obbligo di cooperazione istruttoria officiosa allo scopo di escludere l’esistenza nel paese di origine del richiedente di una condizione di tensione interna derivante da conflitti armati di tale virulenza da esporre ad un danno grave la vita di chiunque per il solo fatto della presenza in quel luogo mediante fonti di conoscenza sul paese d’origine del richiedente figuranti tra quelle che, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, possono essere prese in considerazione dalla Commissione Nazionale sul diritto di asilo allo scopo di elaborare le informazioni da mettere a disposizione delle Commissioni territoriali e dell’Autorità giudiziaria.
Nel caso di specie la Corte d’Appello di Firenze nel compiere il suddetto accertamento ha esaminato la situazione del ***** alla luce di una sola fonte costituita dal sito Internet “*****”. Il suddetto sito internet non rientra tra le fonti che, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, possono essere prese in considerazione in quanto lo scopo e la funzione del sito non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati. Pertanto, il provvedimento impugnato non è conforme ai principi sopra enunciati (Sez. 3, Ord. n. 8819 del 2020).
5. Si impone dunque in accoglimento del primo motivo di ricorso la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione che dovrà esaminare la situazione del ***** alla luce di fonti qualificate e aggiornate D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 8, comma 3.
6. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti.
7. Il Giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda coivile, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021