LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23223-2019 proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO RIZZATO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 03/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da A.A. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. L’ A. aveva dichiarato, in particolare, di essere fuggito dalla *****, suo Paese di origine, per il timore di accusato della morte di un uomo, con il quale aveva avuto un violento alterco. Il Tribunale considerava il racconto non credibile e rigettava tutte le forme di protezione invocate.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.A. affidandosi a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Prima dell’adunanza camerale, è pervenuto in cancelleria, in data 17.9.2020, atto di rinuncia a firma del ricorrente, non notificato, né accettato dalla parte controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per effetto della rinuncia va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità, non essendovi necessità di notificazione né di accettazione ad opera della parte intimata, in assenza di svolgimento, da parte di quest’ultima, di attività difensiva. Per lo stesso motivo, non v’e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021