Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.24409 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4134-2020 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERIA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente –

contro

B.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato L.N.;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronologico 5851/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 16/12/2019 R.G.N. 4675/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

RILEVATO

CHE:

1. Il Ministero dell’Interno – Unità Dublino – ricorre, sulla base di tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Brescia n. 5851 del 16.12.2019, con il quale è stato accolto il ricorso proposto da B.A., cittadino *****, avverso il provvedimento di trasferimento in Svizzera, individuata dall’Amministrazione quale Stato competente ai sensi dell’art. 18 comma 16 del Reg. UE n. 604/2013 all’esame della domanda di protezione internazionale presentata dallo straniero.

2. B.A. resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 13 Reg. UE n. 604/2013, per non avere considerato il Tribunale che B.A. si era, nelle more, trasferito in *****, evidenziando, pertanto, una carenza di interesse a vedere riconosciuta la competenza italiana per l’esame della sua domanda di protezione internazionale.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013, per essere stato, in sostanza, erroneamente ritenuto che gli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013 gravavano in capo a ciascun Stato membro eventualmente investito di una medesima successiva istanza.

4. Con il terzo motivo il Ministero ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., della violazione o falsa applicazione degli artt. 3.2 e 17 Reg. UE n. 604/2013, per non essere stato considerato dal Tribunale di Brescia che la clausola di sovranità di cui all’art. 17.1 del Reg. UE n. 604/2013 si applicava nei casi in cui non vu era stato ancora un esame nel merito della domanda e per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che il trasferimento del richiedente in *****, che aveva aderito al programma Europeo di ricollocazione dei migranti, iniziativa concepita nell’ambito dell’Agenda Europea sulla Migrazione, potesse esporlo, per carenze sistemiche nel sistema di accoglienza, al rischio di essere rimpatriato nel Paese di origine e di essere esposto al rischio accertato di trattamenti degradanti o inumani.

5. Preliminarmente, deve essere rilevata la nullità della procura difensiva apposta, con foglio separato e materialmente congiunto, al controricorso proposto da B.A. per mancanza di specialità, riferendosi essa generalmente “al presente procedimento avanti alla Corte di Cassazione contro il Ministero dell’Interno…..” senza alcun riferimento agli estremi del ricorso per cassazione presentato nei suoi confronti, al provvedimento impugnato e contenendo espressioni dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali, come “l’eventuale riassunzione, gli atti di esecuzione, e i giudizi di opposizioné.

6. Mancando, pertanto, una posizione topografica (come nel caso in cui la procura sia apposta in calce o a margine del ricorso o controricorso che costituisce con esso un corpus inscindibile) che garantisca la specificità, occorreva che tale requisito fosse esplicitato con chiarezza, mentre, come detto, nella fattispecie sono assenti gli elementi di specificità necessari ai sensi dell’art. 365 c.p.c..

7. Venendo al merito, il primo motivo è inammissibile perché esso introduce una questione nuova (trasferimento in ***** dell’istante), di cui il provvedimento impugnato non fa cenno, che richiede indagini e accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito e che, pertanto, non può essere proposta per la prima volta in questa sede.

8. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

9. Invero, in ordine ad esso difetta, da parte dell’Amministrazione ricorrente, l’interesse ad impugnare in quanto, sul punto oggetto della doglianza, essa non era soccombente.

10. Il Tribunale ha, infatti, sottolineato che il Ministero aveva comunque allegato il mod. C 3, sottoscritto dal ricorrente e dal suo interprete, da cui si evinceva la consegna dell’opuscolo informativo, così smentendo la deduzione di B.A. di non averlo ricevuto; ha, poi, evidenziato che, in assenza di produzione del suddetto opuscolo, non vi era la possibilità di sconfessare quanto asserito dall’Amministrazione sulla idoneità dello stesso a fornire tutte le informazioni necessarie.

11. La problematica sottesa alla censura di cui al motivo non e’, pertanto, rilevante nella fattispecie in esame e, in relazione ad essa, non è ipotizzabile una soccombenza del Ministero, che giustifichi la proposizione di un suo gravame in ordine ad essa.

12. Il terzo motivo e’, infine, anche esso inammissibile.

13. Giova premettere che la gravissima e delicata situazione di accoglienza nonché di assistenza degli immigrati attualmente presente in *****, denunciata dal ricorrente e sottoposta all’esame di questo Collegio, concerne unicamente la questione della sistematica violazione del principio di “non respingimento” attuata dalla ***** segnatamente verso paesi di guerra, come evidenziato anche dall’OSAR, organizzazione ***** di aiuto ai rifugiati (per la *****).

14. Orbene, così delimitato il tema di indagine, il Tribunale ha accertato che, nel report di Amnesty International 2017/2018, relativo alla *****, si leggeva che il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite aveva espresso preoccupazione in merito all’iniziativa per autodeterminazione, attraverso un referendum, che avrebbe potuto portare al predominio della Costituzione federale sui trattati internazionali; che il predetto Comitato aveva sollecitato la ***** a introdurre un meccanismo di controllo per garantire che i referendum fossero conformi al diritto internazionale e, unitamente al Commissario del Consiglio di Europa, aveva invitato la ***** a stabilire una istituzione nazionale per i diritti umani pienamente indipendente; che, stante le preoccupazioni per l’uso sproporzionato della forza durante l’espulsione dei migranti e i dubbi di indipendenza circa la creazione di una istituzione nazionale per i diritti umani, il Commissario del Consiglio di Europa aveva chiesto alla ***** di migliorare l’identificazione e la protezione dei migranti e richiedenti asilo più vulnerabili e che, in diversi casi, la Corte Europea dei diritti umani ed il Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura avevano stabilito che il rimpatrio di persone con richieste di asilo respinte o di migranti irregolari in ***** aveva violato il principio del “non refoulement” (rinvio forzato di persone in un paese in cui rischiano gravi violazioni di diritti umani).

15. Tale ultima condizione, secondo il Tribunale, era ravvisabile anche per la *****, come emergeva sia dal report di Amnesty International del 2017/2018, sia dal report delle EASO sulla situazione in *****, sia proprio con riferimento alla violazione del principio di “non refoulement” da parte della ***** per i richiedenti somali, sul sito accreditato “*****” del 2019.

16. Il Tribunale ha, quindi, concluso, specificando che, dalla documentazione prodotta dal richiedente, in caso di trasferimento in ***** egli non avrebbe avuto alcuna garanzia del divieto di “non refoulment” e che la *****, dalle fonti consultate, non poteva considerarsi nazione sicura.

17. Dette statuizioni non sono state censurate adeguatamente dalle doglianze del Ministero che, da un lato, si è limitato a ricordare che la ***** aveva aderito al programma Europeo di ricollocazione dei migranti e, dall’altro, che erano insussistenti le pretese carenze sistemiche nel sistema di accoglienza senza però contestare, in concreto, le argomentazioni dei giudici di primo grado che, invece, erano state riscontrate con fonti pertinenti ed aggiornate.

18. Con riferimento, infine, sull’applicazione della cd. “clausola discrezionale” di cui all’art. 17 del Reg. UE n. 604/2013, va richiamato quanto affermato nel provvedimento di questa Corte (n. 15155/2021) ove è stato precisato che spetta allo Stato membro interessato determinare le circostanze in cui intende far uso di tale clausola (Cass. n. 29447/2020; sul punto cfr. CGUE 23.1.2019 causa C-661/17) per cui il giudice non può esercitare un sindacato diretto sulla scelta discrezionale operata dallo Stato membro dell’UE (Cass. n. 31675/2018). Ciò, tuttavia, non significa che l’esercizio della facoltà in parola, per quanto discrezionale, rimanga al di fuori di qualsiasi controllo, come ha chiarito la Corte di Giustizia UE (CGUE 23.1.2019, causa C-661/17 punti 77, 78 e 79), potendo il rifiuto illegittimo dell’amministrazione di far uso della clausola in esame, che si risolve necessariamente nell’adozione di una decisione di trasferimento del richiedente asilo, essere oggetto di contestazione in sede giurisdizionale, al pari della sua impropria utilizzazione. In tal caso, il ricorso non è finalizzato a sostituire la discrezionalità del giudice alla discrezionalità dell’amministrazione competente, ma soltanto a verificare se l’esercizio di quest’ultima sia eventualmente avvenuto in violazione dei diritti soggettivi riconosciuti al richiedente asilo dal Reg. UE n. 604/2013 e, più in generale, dall’impianto dei diritti fondamentali delineato dalla normativa UE e dalla Convenzione EDU (vedi Cass. n. 23724/2020; Cass. n. 23727/2020; Cass. 26603/2020).

19. Sotto questo profilo va peraltro evidenziato che contro i provvedimenti dello Stato indicato come competente che siano contrari alle norme del sistema comune Europeo di asilo o alla Carta dei diritti fondamentali UE è riconosciuto all’interessato anche il diritto di rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia UE, anche in sede di procedimento pregiudiziale d’urgenza, oppure alla Corte UE, per far valere violazioni della Convenzione EDU:

20. Ne consegue che il sindacato sulla scelta di ricorrere o meno all’applicazione della clausola discrezionale di cui all’art. 17 del Reg. UE non può considerarsi escluso a priori in quanto, in caso di contestazione, dinanzi al giudice del merito deve essere dimostrato che l’esercizio del potere discrezionale di cui si discute sia stato effettuato nel rispetto delle norme delle norme del Reg. UE n. 604/2013, dei principi fondamentali del diritto dell’Unione e della Convenzione EDU.

21. Poiché nella fattispecie la censura proposta dal Ministero non soddisfa i predetti requisiti, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza assunzione di un provvedimento sulle spese del giudizio, per la rilevata irregolare costituzione di B.A., attesa la nullità della procura difensiva apposta al controricorso.

22. Nulla va disposto con riguardo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, non ricorrendone i presupposti processuali, in quanto tale normativa non può trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade per l’Amministrazione ricorrente (vedi, per tutte, in tal senso: Cass. SU 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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