Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.24415 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristian – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6726-2018 proposto da:

SEGHERIA B.P. EREDI SAS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio degli avvocati ANDREA BERNAVA, ANDREA COSTA, E ANDREA GREPPO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

nonché contro C.G., O. VILLE IN LEGNO SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1491/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

viste le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI.

RILEVATO

Che:

la Segheria B.P. Eredi s.a.s. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della O. Ville in Legno, s.r.l., per il pagamento di una fornitura del legname necessario alla ristrutturazione di un fabbricato di proprietà di C.G.;

in mancanza di pagamento anche all’esito del precetto, la creditrice procedeva, nel giugno 2012, a pignoramento presso il terzo C., indicato quale debitore della s.r.l., a sua volta debitrice della s.a.s.;

il terzo rendeva dichiarazione negativa affermando di aver già saldato le fatture in discussione, e all’esito la s.a.s. introduceva, nelle forme del procedimento sommario di cognizione, il giudizio di accertamento del correlativo obbligo;

il Tribunale accoglieva la domanda accertando la sussistenza del rapporto contrattuale in parola, e statuendo che i pagamenti dedotti da C. erano riferibili a precedenti debiti esistenti nei confronti della ditta individuale O.P. Ville in Legno di O.P.;

la Corte di appello riformava la decisione, osservando che:

– non erano state contestate in prime cure, alla prima udienza utile, le diffuse deduzioni effettuate in sede di comparsa di costituzione e risposta dal terzo pignorato che, così, aveva ricostruito la vicenda contrattuale, pur complicata dall’evoluzione da ditta individuale a società, sicché le relative circostanze dovevano considerarsi pacifiche, – con conseguente prova dei pagamenti, eccetto che per una fattura per la quale, però, non era stata provata la relazione con l’intervento per la ristrutturazione edilizia in questione, – il tutto fermo restando che non era stato per nulla provato che le consegne dei materiali, attestate dai documenti di trasporto prodotti, si riferissero all’intervento di ristrutturazione effettuato presso la proprietà di C.;

avverso questa decisione ricorre per cassazione la Segheria B.P. Eredi, s.a.s., articolando cinque motivi;

sono rimasti intimati C.G. e O. Ville in Legno s.r.l.;

il processo viene dall’ordinanza interlocutoria della Sesta sezione, n. 33470 del 2019.

RILEVATO

Che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342,345,702 quater c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

– l’allora appellante, dopo aver affermato in primo grado di aver stipulato in effetti un contratto con la società O. s.r.l., in secondo grado aveva dedotto di aver avuto il rapporto negoziale con l’omonima ditta individuale di O.P., concludendo di aver pagato quest’ultimo;

– così non contestando specificatamente la decisione di prima istanza, bensì, piuttosto, innovando inammissibilmente i fatti oggetto di giudizio;

con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,184,702 ter, c.p.c., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che:

– la contestazione delle controdeduzioni di C. era stata svolta dalla deducente alla prima udienza di trattazione effettiva, successivamente alla integrazione del contraddittorio necessario con il litisconsorte O. s.r.l.;

– nessuna norma prevedeva la preclusione della prima udienza cronologica, quale affermata dalla decisione gravata;

– in ogni caso la mancata contestazione non era un vincolo necessariamente concludente per il giudicante, come confermato dalla ordinanza del Tribunale con cui era stata verificata l’esistenza di un rapporto contrattuale con la O., s.r.l., quale indirettamente evincibile dal documento di ripresa dei lavori in discussione della medesima società, sottoscritto dal committente e dal direttore dei lavori;

con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., comma 6, poiché la Corte di appello avrebbe in realtà motivato in modo meramente apparente limitandosi, nella sostanza, a un’astratta digressione sul principio di non contestazione, senza prendere specifica posizione sulle singole risultanze dell’incarto processuale;

con il quarto motivo si prospetta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità per novità delle allegazioni della controparte, quali evocate nella prima censura, e sulla indispensabilità dei documenti prodotti solo in seconde cure, in particolare la copia dell’assegno bancario di pagamento della seconda fattura e la visura camerale del Ristorante di O.P. diretta a supportare la diversità soggettiva tra ditta individuale e società;

con il quinto motivo si prospetta l’omesso esame di fatti decisivi e discussi, e in specie la documentata consegna dei materiali, non contestata da C., e l’esistenza del rapporto contrattuale con la s.r.l. esecutata, parimenti affermata nella comparsa di costituzione e risposta della stessa controparte, riferendosi alla comunicazione di ripresa dei lavori;

Rilevato che:

preliminarmente si ribadisce quanto in rito osservato dalla ricordata ordinanza interlocutoria, ossia che:

a) è stata rinvenuta la copia notificata della decisione impugnata;

b) deve ritenersi sufficiente, ai fini della procedibilità, la produzione della copia notificata del ricorso in uno alla memoria con sottoscrizione autografa di parte ricorrente, ad intercettare il medesimo perimetro applicativo dei principi espressi da Cass., Sez. U., 24/09/2018, n. 22438;

nel merito cassatorio si osserva quanto segue;

il primo, terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte infondati, in parte inammissibili;

dalla stessa prima censura emerge che l’appello aveva preso posizione in ordine al percorso motivazionale del giudice di primo grado, tentando di “invalidarne la conclusione a sé sfavorevole” (pag. 10 del ricorso, che riporta il contenuto, al riguardo, di quel gravame) sulla base della seguente deduzione (riportata, altresì, alle pagine 20 e 21 dell’odierna impugnazione):

– la O. Ville in Legno (s.r.l.) avrebbe “proseguito di fatto con l’esecuzione materiale dei contratti precedentemente stipulati dalla ditta individuale, uno dei quali” era “il contratto concluso dal signor C.”;

– “nonostante la formale duplicità oggettiva, colui il quale riceveva il denaro dal C.G. e che, al contempo, doveva del denaro alla Segheria Bianchi era sempre il solo e unico O.P.”;

– C., quando eseguì i pagamenti,”non avrebbe potuto versare alla società di capitali perché… non ancora costituita”;

– così come la Segheria B., al momento della sua fatturazione, non avrebbe potuto “fare altro che fatturare alla società di capitali” dato che “in quel momento la ditta individuale neppure esisteva”;

per quanto riportato in ricorso, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, (operante, quale requisito preliminare e generale di ammissibilità del motivo di legittimità, anche, pertanto, per gli “errores in procedendo”: cfr. Cass., 13/11/2020, n. 25837, Cass., 25/09/2019, n. 23834, Cass., 29/09/2017, n. 22880), le censure di appello furono più che specificatamente dirette a sostenere l’idoneità dei pagamenti effettuati, al di là della distinzione soggettiva ditta-società;

a fronte di ciò, come riassunto in parte narrativa, la Corte territoriale ha sostenuto l’ostativa quanto decisiva tardività delle contestazioni effettuate dall’odierna ricorrente alle controdeduzioni di C., con motivazione ampiamente decifrabile;

la stessa Corte di appello ha indicato che le suddette controdeduzioni avevano ricostruito la vicenda contrattuale pur resa complessa dall’avvicendamento tra la ditta e la s.r.l., con ciò implicitamente rispondendo all’eccezione di pretesa novità delle allegazioni fondata proprio sul fatto che sarebbe stato affermato, in secondo grado, un rapporto contrattuale della ricorrente con soggetto diverso ma, in realtà, evidentemente ritenuto unitario, senza che sia ipotizzabile una concreta omissione di pronuncia;

quanto poi all’assunta mancata pronuncia sulla indispensabilità dei nuovi documenti prodotti in appello, deve osservarsi che, in effetti, nel procedimento a cognizione semplificata, essendovi stata una deformalizzazione in prime cure, il legislatore, anche in ottica costituzionalmente orientata, ha mantenuto l’apertura a nuovi documenti, purché decisivi, in secondo grado (art. 702 quater c.p.c.);

tale decisività è stata, nel caso, anch’essa implicitamente quanto univocamente ritenuta dal Collegio di merito, posto che ne ha tratto ulteriore elemento, coerente con il rilievo di tardiva contestazione, per affermare l’intervenuto pagamento, anche tenuto conto che – come dedotto, in realtà, ma dunque infondatamente, nel corpo del secondo motivo di ricorso per cassazione – l’operatività del principio di cui all’art. 115 c.p.c., non vincola il giudice come fosse una prova legale, trattandosi di un rilievo dall’onere della prova (cfr., ad esempio, Cass., 07/02/2019, n. 36080);

il secondo motivo è fondato per quanto di ragione;

si è appena visto il profilo d’infondatezza di questo motivo;

quanto al resto, viceversa, coglie nel segno la deduzione per cui – fermo restando che, come argomentato anche da parte ricorrente, le (mancate) contestazioni possono rilevare non indistintamente/ bensì solo per fatti ritenuti noti alla parte, e, logicamente, non anche per i fatti ad essa ignoti (Cass., 13/02/2013, n. 3576, Cass., 18/07/2016, n. 14652, Cass., 04/01/2019, n. 87, Cass., 31/08/2020, n. 18074) – nessuna norma prevede la preclusione della prima udienza per le contestazioni, e, anzi, il sistema delle decadenze induce a concludere che, quale asserzione, essa possa considerarsi inibita esclusivamente alla definizione delle correlative facoltà, e dunque, nel rito ordinario, nei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, (cfr. Cass., 02/12/2019, n. 31402);

ne deriva che nel procedimento sommario di cognizione – qui seguito stante l’applicabilità della formulazione dell’art. 548 c.p.c. precedente la novella apportata dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 – fino alla sua eventuale conversione in rito ordinario con la fissazione, infatti, dell’udienza di trattazione di cui all’art. 183 c.p.c., non può rinvenirsi né letteralmente né sistematicamente alcuna non prevista decadenza (Cass., 18/12/2015, n. 25547, evocata in ricorso, a pag. 11, prospetta una preclusione istruttoria con l’ordinanza di mutamento del rito, “in maniera da non accedere alla tesi estrema, secondo cui attore e convenuto sono liberi di svolgere nuove attività, istanze e produzioni per l’intero corso del procedimento e sino a che la causa non passi in decisione”, conclusione inidonea a mutare quella qui tratta e che appare correlata alla necessaria concentrazione processuale che non permetta di differire anche ad oltranza la stessa possibilità decisionale, profilo differente avendo a mente non l’esercizio delle facoltà istruttorie – che pure potrebbero indurre, se esercitate con appropriatezza, semplicemente a rinviare al rito c.d. formale – quanto il mero effetto di “relevatio” dall’onere probatorio della non contestazione specifica);

nel caso in esame, inoltre, le contestazioni sono state riscontrate, dal Collegio di merito, come diffusamente effettuate (pag. 12, secondo capoverso, del ricorso) all’udienza immediatamente seguente all’integrazione del contraddittorio, ovvero la prima di trattazione effettiva, a parti necessarie integre;

il quinto motivo è anch’esso fondato per quanto di ragione residua e concorrente in via complementare (sicché non assorbita);

non risultano infatti esaminate le riportate affermazioni della comparsa di risposta di C. concernenti la prevista comunicazione di ripresa dei lavori, riferibile alla s.r.l., e l’avvenuta consegna dei materiali, affermata come parimenti riprodotto in ricorso, oggetto di documentazione e indicata come non contestata specificatamente, secondo quanto emergente dagli atti processuali introduttivi pure prodotti;

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, terzo e quarto motivo, accoglie per quanto di ragione il secondo e il quinto, cassa in relazione la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Brescia perché si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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