LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29086-2019 proposto da:
N.G., rappresentato e difeso dall’avv.to ENNIO CERIO (avvennioceriocnfpec.it), elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO n. 1850/2019, depositato il 26/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. N.G., proveniente dalla Nigeria, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere fuggito dal proprio paese in quanto era stato costretto a prendere parte al gruppo cultista *****, tra i più efferati della Nigeria, ed aveva il compito di uccidere le persone ritenute pericolose per l’organizzazione. Tra queste, era stato costretto a assassinare anche suo zio, che era a conoscenza delle attività illecite perpetrate dal gruppo. Da ciò era seguita una denuncia e si era visto costretto a lasciare la ***** per paura di rappresaglie, scappando dapprima verso il Niger e poi in Libia dove veniva venduto come forza lavoro.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deduce la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.
2. Con il secondo motivo, lamenta altresì, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e della circolare 3716/2015 della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo.
3. I due motivi devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica.
3.1. Entrambi, infatti, censurano la sentenza impugnata per omesso adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, non avendo il Tribunale affatto richiamato le fonti informative attendibili ed aggiornate sulle quali aveva fondato la propria decisione.
3.2. In particolare, con il primo motivo si lamenta che il Tribunale aveva omesso di accertare la situazione di endemica violenza esistente nella *****, limitandosi ad affermare, senza alcun riferimento alle COI, che il ***** non risultava segnalato per l’esistenza di conflitti armati in corso; e che tale omissione aveva determinato la mancata indagine sulla riconducibilità della vicenda alle varie forme di protezione invocata, fra le quali, anche quelle di cui alla sussidiaria lett. C ed alla umanitaria che prescindono dalla vis persecutoria fondata sulle ragioni tipizzate dal citato art. 7.
3.3. Lamenta che il Tribunale aveva omesso di svolgere ogni accertamento in relazione al livello di tutela dei diritti fondamentali che lo Stato garantiva nel paese di origine ed aveva omesso di verificare la sussistenza di una situazione di conflitto armato riconducibile al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), violando altresì il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 che prevede che ogni domanda di protezione internazionale debba essere esaminata alla luce di informazioni attendibili ed aggiornate sulle condizioni del paese di origine.
4. Il primo motivo è solo parzialmente fondato.
4.1. Premesso, infatti, che il Tribunale ha escluso la credibilità della vicenda narrata e che tale statuizione non è stata censurata, si osserva che la doglianza e’, inammissibile (perché non decisiva), in relazione al riconoscimento dello status di rifugiato ed alle forme di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) rispetto alle quali la credibilità della vicenda assume rilevanza imprescindibile anche per lo sviluppo della successiva istruttoria: nel caso in esame, in cui la valutazione di inattendibilità del racconto rimane definitivamente pronunciata, l’omessa acquisizione di COI risulta, in relazione a quelle fattispecie, del tutto irrilevante.
4.2. La doglianza è invece fondata in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) ed alla protezione umanitaria, invocata in via residuale, in quanto effettivamente, il percorso argomentativo della Corte ha del tutto omesso di riferirsi, nell’esame delle condizioni del paese di origine, a fonti informative attendibili secondo quanto predicato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, fondamentali per l’individuazione della sussistenza dei presupposti delle due fattispecie invocate.
4.3. Il Tribunale, infatti, ha escluso la ricorrenza di un conflitto armato o di situazioni di instabilità ad esso paragonabile senza alcun richiamo a COI aggiornate, limitandosi ad affermare, senza alcun riferimento temporale e con argomentazione rovesciata, che l’UNCHR aveva dato indicazioni di non rimpatrio soltanto per alcune regioni diverse dall'*****, spendendo un’argomentazione invero insufficiente a fondare l’esclusione dei presupposti delle fattispecie invocate e comunque non fondata su fonti informative attendibili ed aggiornate alla data della decisione.
4.4. La medesima carenza è riscontrabile in relazione ad entrambi i vizi dedotti in ordine al rigetto della protezione umanitaria per la quale non è stato svolto alcun accertamento sul livello di tutela dei diritti fondamentali, in funzione del giudizio di comparazione predicato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. 4455/2018 e Cass. SU 29459/2019).
4.5. Il decreto, pertanto, deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di Campobasso in diversa composizione per il riesame della controversia alla luce dei seguenti principi di diritto:
“lo straniero che chieda il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) non ha l’onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (art. 3, comma 1 D.Lgs. cit.), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perché, a differenza delle altre forme di protezione, in quest’ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio, sicché, una volta che il richiedente abbia offerto gli elementi utili alla decisione, relativi alla situazione nello Stato o nella regione di origine, il giudice deve accertare anche d’ufficio se effettivamente in quel territorio la violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato sia di intensità tale da far rischiare a chiunque vi si trovi di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, senza che alcuna valutazione di non credibilità, che non riguardi l’indicazione dello Stato o regione di provenienza, possa essere di ostacolo a tale accertamento”;
“il dovere di cooperazione istruttoria rappresenta una peculiarità processuale del giudizio di protezione internazionale che il giudice di merito deve adempiere d’ufficio, fondando la propria decisione su qualunque forma di protezione richiesta su fonti informative attendibili (e cioè riconducibili a quanto predicato dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3), idonee allo scopo informativo rispetto alla vicenda narrata ed aggiornate alla data della decisione, in ragione della rapida mutevolezza delle condizioni sociopolitiche, economiche, climatiche e sanitarie dei paesi di provenienza dei richiedenti asilo”;
“secondo l’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza che, tuttavia, non deve essere isolatamente ed astrattamente considerato; peraltro, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione che il giudice di merito deve acquisire”;
“il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di violazione di legge”;
“il riferimento alle fonti ufficiali aggiornate, attendibili e specifiche rispetto alla situazione individuale dedotta configura un dovere del giudice che giammai potrà determinare una inversione, a carico del richiedente, dell’onere postulato dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3”.
5. Il giudice di rinvio dovrà altresì decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il decreto impugnato e rinvia, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione per il riesame della controversia ed anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021