LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30714-2019 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI N. 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO LOSCERBO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 4098/2019, depositata il 14/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
RILEVATO
che:
1. R.A., proveniente dal *****, ricorre affidandosi a cinque motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, con contestuale vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e l’omessa attivazione dei doveri informativi ufficiosi.
2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 11 e 17.
3. Con il terzo motivo, si duole dell’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla mancata indicazione del riferimento di legge.
4. Con il quarto motivo, deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 8 e 14.
5. Con il quinto motivo, deduce l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente la domanda di protezione umanitaria.
6. Con il sesto motivo, lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione di legge nonché l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente al permesso di soggiorno per motivi umanitari.
7. Preliminarmente il ricorso è inammissibile in quanto le censure proposte sono completamente prive, sia in premessa che nel loro sviluppo, della sommaria esposizione del fatto come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3 che risulta, dunque, inosservato.
7.1. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo cui “nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. (cfr. Cass. 10072/2018; Cass. 7025/2020).
7.2. Nel caso in esame, i motivi proposti, alcuni dei quali sovrapponibili (ad esempio il quinto ed il sesto) sono riferiti ad una vicenda sostanziale e processuale che rimane del tutto oscura, sia rispetto al racconto del richiedente che è stato oggetto di valutazione del Tribunale, sia in relazione alle singole censure prospettate: ciò non consente a questa Corte di apprezzare gli errori che sono stati denunciati.
8. In conclusione, il ricorso è inammissibile.
9. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
10. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021