Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24424 del 09/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30963-2019 proposto da:

I.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA AMERICO CAPPONI, 16, presso lo studio dell’avvocato CARLO STACCIOLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA n. 4603/2019 depositata il 15/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. I.K., proveniente dalla *****, ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Brescia che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, proposta in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio paese in quanto era stato minacciato di morte dalla setta degli ***** ai quali lui ed il fratello (che era sparito) avevano impedito di prelevare una parte del corpo del padre che era deceduto. Ha dedotto di aver chiesto protezione alla polizia che, tuttavia, non era intervenuta in alcun modo.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione DEL D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 5,7,8 per il mancato riconoscimento dello stato di rifugiato.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Come è noto la fattispecie in esame impone come elemento centrale e preliminare di valutazione un positivo esame della credibilità del racconto.

1.3. Nel caso di specie il Tribunale ha fondato il diniego, in primis, sulla inattendibilità della vicenda narrata, statuizione che non è stata affatto oggetto di censura: ragione per cui, definitiva tale valutazione, la critica articolata non è idonea a condurre ad una diversa decisione della controversia.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6 T.U.I. per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

2.1. Il motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità.

2.2. La censura, infatti, è meramente enunciativa, a fronte di una decisione fondata su motivazione congrua logica che ha adeguatamente svolto il giudizio di comparazione postulato dalla giurisprudenza di questa, a fronte del quale nessuna specifica critica viene articolata.

3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472