LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 24544/2018 proposto da:
B.S., (*****), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Nicola Mondelli, del foro di Cosenza che lo rappresenta e difende (pec: avv.nicolannondelli.pec.giuffre.it);
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto n. 2105/2018 del Tribunale di Catanzaro;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’11/12/2020 dal Consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. B.S., cittadino del *****, ricorre per cassazione avverso il decreto n. 2105/2018 del Tribunale di Catanzaro con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui la commissione territoriale di Crotone aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.
2. Svolgendo due motivi di ricorso chiede l’annullamento del decreto impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, perchè non era stato sentito nonostante l’espressa richiesta in tal senso e l’assenza della videoregistrazione innanzi alla Commissione territoriale, la quale non aveva reso disponibile il materiale, comportamento che avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere provata la prospettazione del ricorrente in assenza di contestazione del Ministero dell’Interno, che, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, non si era costituito nè aveva prodotto documenti nè aveva rassegnato conclusioni.
2.2. Con il secondo eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11.
3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 4109 adottata da questa Sezione all’udienza camerale del 4/10/2019, il ricorso veniva rimesso all’odierna pubblica udienza per la decisione della questione di diritto circa la necessità o meno che il giudice disponga l’audizione del richiedente che ne faccia espressa richiesta (e non solo che provveda a fissare l’udienza di comparizione), in caso di assenza di videoregistrazione del colloquio davanti la Commissione territoriale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso – che attiene alla questione per cui vi è stata ordinanza interlocutoria di rimessione all’odierna pubblica udienza – è inammissibile sotto diversi profili.
1.1. Anzitutto il ricorrente nel formulare, peraltro in modo del tutto generico, la censura, muove da un presupposto di diritto errato, ossia che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, sancisca “testualmente” un automatico dovere di disporre l’audizione del ricorrente ogniqualvolta la videoregistrazione non sia disponibile. Invece, tale obbligo attiene alla fissazione dell’udienza di comparizione.
Inoltre, omette di confrontarsi con l’orientamento recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, al quale il Collegio intende aderire, secondo cui “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982; in termini Sez. 1, sentenze n. 27274 e n. 27275 del 13/10/2020; n. 25312 del 14/10/2020; conforme Sez. 1, n. 22049 del 13/10/2020, Rv. 659115).
Altro profilo di inammissibilità del motivo si coglie nel fatto che il ricorrente, nella prima parte del ricorso, contrariamente a quanto poi sostenuto nel corpo del motivo, incentra la sua doglianza sulla necessità che, in assenza della videoregistrazione, venga, poi, fissata l’udienza di comparizione, dando atto, però ed allo stesso tempo, che l’udienza dinanzi al Tribunale venne tenuta (il 3 aprile 2018).
Con riguardo, poi, all’esigenza di disporre l’audizione, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente un vulnus derivante dalla mancanza di tale adempimento, omettendo completamente di indicare le circostanze fattuali su cui avrebbe dovuto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020). Al riguardo, questa Corte ha affermato che “nel solco di quanto affermato dalla recente sentenza n. 21584-20 il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza” (Sez. 1, n. 25312 dell’11/11/2020).
Infine, nel ricorso non solo non si precisa in relazione a quali elementi di fatto il richiedente aveva avanzato la richiesta per la propria audizione, ma nemmeno si dà conto delle precisazioni rispetto all’iniziale versione che il ricorrente avrebbe potuto fornire, soprattutto in considerazione del fatto che il tribunale ha ritenuto credibile il suo racconto; nè poi risultano essere stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); nè si è specificamente censurata la motivazione del giudice di merito che ha ritenuto non necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente stante la manifesta infondatezza della domanda; nè il richiedente precisa di aver proposto istanza di audizione nel ricorso, evidenziando gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti per dissipare incongruenze o contraddizioni.
1.2. Per quanto attiene la mancata trasmissione del fascicolo amministrativo, la censura risulta genericamente formulata in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, risulta che il Tribunale ha consultato il verbale delle dichiarazioni rese dal ricorrente dinanzi la commissione territoriale (del cui specifico contenuto viene dato atto), nonchè abbia anche verificato la presenza della documentazione allegata all’originario ricorso di merito, escludendone il rilievo; era quindi onere del ricorrente indicare il contenuto del fascicolo non consultato, specificando quali documenti il Tribunale avrebbe potuto vedere ma non aveva esaminato a causa del mancato assolvimento dell’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35- bis, comma 8; il motivo, così formulato, risulta perciò inammissibile per difetto di autosufficienza, non soddisfacendo l’obbligo previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente gli atti processuali e i documenti su cui lo stesso è fondato. La censura, nel contempo, manca di decisività, considerato che omette di indicare le ragioni per le quali la documentazione trascurata avrebbe dato luogo a una decisione diversa, offrendo la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che avevano determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (in termini Cass., Ordinanza n. 12078/2020).
1.3. Manifestamente infondata risulta la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c.. Questa Corte ha precisato che il principio di non contestazione è anzitutto richiamato dalla norma in questione con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci (Cass., n. 16800/2018); esso dunque anche a voler aderire all’opzione interpretativa propugnata dal ricorrente, non troverebbe applicazione al Ministero dell’Interno, che, per come affermato nel ricorso, “non si è mai costituito nella procedura” (vedi pag. 5). Inoltre, può dubitarsi che tale principio si applichi tout court alle controversie in tema di protezione internazionale. Analogamente a quanto è previsto per il processo del lavoro, per quello di divorzio, per le controversie in materia di discriminazioni e per le ipotesi nelle quali è attribuito al P.M. il potere d’azione, nei giudizi per il riconoscimento della protezione internazionale è espressamente contemplata una notevole attenuazione sia dell’onere della prova sia del principio dispositivo (formale) codificato dall’art. 115 c.p.c., dato che il giudice non è tenuto a servirsi solo delle prove offerte dalle parti, ma in cooperazione con il ricorrente, può disporre l’acquisizione di tutte quelle che ritiene necessarie ai fini della decisione.
1.4. Inammissibile è altresì la censura secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto trarre argomenti di prova dal contegno omissivo e condiscendente della Commissione territoriale e del Ministero dell’Interno. Invero, “l’art. 116 c.p.c., conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti e il mancato uso di tale potere non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorchè il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell’istruttoria” (Cass., n. 26088/2011, Cass., n. 18128/2006). D’altra parte, si è altresì osservato, “il contegno delle parti, cui allude l’art. 116 c.p.c., non è un comportamento generico, come quello del convenuto che non si costituisce in giudizio, ma è una condotta qualificata, che, posta in relazione con il fatto da provare, è di per sè idonea a rafforzare il convincimento già raggiunto attraverso la valutazione degli altri elementi acquisiti al processo” (Cass., n. 4722/1981). Con la conseguenza che non sarebbe stato comunque possibile valorizzare, al fine di trarne argomenti di prova, il contegno non collaborativo della Commissione territoriale ovvero la mancata partecipazione al giudizio del Ministero dell’Interno (in termini Cass., Ordinanza n. 12078/2020).
2. Il secondo motivo di ricorso – che si sovrappone al primo e formulato in modo generico – è inammissibile per le ragioni indicate a proposito del primo motivo.
3. In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
4. Nulla per le spese non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva.
5. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021