LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29514/19 proposto da:
B.H.R., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC del proprio difensore (tizianasquizzato.pec.ordineavvocatitorino.it), difeso dall’avvocato Tiziana Squizzato, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Torino 26 luglio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 aprile 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
FATTI DI CAUSA
1. E’ superfluo dar conto dei fatti di causa, in quanto il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto: è lo stesso ricorrente a riferire che il decreto impugnato gli è stato comunicato via PEC il 26 luglio 2019, con la conseguenza che il termine per proporre ricorso per cassazione è scaduto il 25 agosto 2019.
Il ricorso invece è stato notificato il 23 settembre 2019.
Ovviamente al presente giudizio non s’applica la sospensione feriale dei termini, giusta la previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14.
2. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021