Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24431 del 09/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29089/2019 proposto da:

S.A.I., elettivamente domiciliato in Gambelotta (FC), via Branchise, n. 920, presso l’avv. FRANCESCO ROPPO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 13/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

Che:

1. – S.A.I. è cittadino del Benin: secondo quanto da lui narrato, è rimasto vittima di scontri tra gli abitanti del suo villaggio e di quelli limitrofi, innescati sia da motivi politici che dalla contesa circa la mancata elettrificazione del suo villaggio a beneficio degli altri. La sua casa è andata distrutta e lui, su consiglio del padre, che da quel momento non ha più visto, ha deciso di fuggire.

2. – Impugna un decreto del Tribunale di Bologna, che, pur ritenendo veritiero il racconto, ha tuttavia escluso che vi siano ragioni di protezione internazionale o umanitaria.

3. – Il ricorso è basato su due motivi, non contrastati dal Ministero che, costituito tardivamente, non ha notificato controricorso.

CONSIDERATO

Che:

4. – Il primo motivo denuncia violazione sia della L. n. 251 del 2007, art. 14, che della L. n. 25 del 2008, art. 8.

Il ricorrente osserva come il Tribunale, pur avendo ritenuto credibile il racconto, ha escluso che il rimpatrio possa comportare pericoli, in quanto la situazione di tensione tra i villaggi non è più attuale, ma ha assunto questa decisione sulla base di Coi genericamente indicate come tali, senza specificare quali siano ed a quale periodo risalgano.

Il motivo è fondato.

L’accertamento che il giudice di merito deve svolgere circa la situazione del paese di origine, sia in relazione dell’art. 14, lett. c) sopra citato che in relazione ad ogni altro accertamento rilevante per la decisione deve basarsi su fonti che il giudice di merito deve indicare specificandone la data, onde valutare la loro attualità (Cass. 8819/2020).

Inoltre, nella valutazione dei pericoli che il ricorrente corre ai sensi delle lett. a) e b) che sono applicabili in caso di racconto ritenuto verosimile, va verificato anche se, pur trattandosi di scontri non politici, ma generati da altre ragioni, il sistema giudiziario e di polizia sia in grado di fornire protezione, circostanza anche questa contestata dal ricorrente alla motivazione del Tribunale.

5. – Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, in tema di protezione umanitaria.

Il ricorrente censura la fondatezza di una motivazione che, pur prendendo atto della sua integrazione lavorativa in Italia, esclude un peggioramento del livello di godimento dei diritti raggiunto, in quanto il ricorrente ha verosimilmente mantenuto relazioni nel paese di origine.

Anche questo motivo è fondato.

A fronte di una dimostrata occupazione lavorativa, che comunque è indice di integrazione, il giudizio del Tribunale circa la situazione del paese di origine è di tipo ipotetico. In sostanza, la comparazione imposta ai fini del giudizio di vulnerabilità è effettuata tra una situazione oggettiva e certa (il lavoro stabile in Italia) ed una situazione meramente ipotetica – ossia l’esistenza di legami in patria: la comparazione non può farsi tra un dato certo ed un’ipotesi. Senza tacere del fatto che non basta che il ricorrente abbia relazioni in patria, occorrendo che siano tali da consentirgli di reinserirsi nella società di origine.

6.- Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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