LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29678/2019 proposto da:
A.B.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 3, presso lo studio dell’avvocato FURIO FARANDA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO RAVENNI;
– ricorrente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE BARI;
– intimati –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 06/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
RITENUTO
Che:
1. – A.B.J. è cittadino del Bangladesh. Ha raccontato che nel suo paese aveva avviato un lavoro da ambulante di abiti per bambini, che ha cercato, in un secondo momento, di trasformare in un’attività stabile, costruendo una struttura su terreno ereditato dal nonno: stato però da quel momento vittima di richieste di estorsione sino a che ha ritenuto di dover abbandonare ogni cosa e fuggire.
2. – Impugna una decisione del Tribunale di Bari che ha ritenuto inammissibile il ricorso per tardività, ed ha altresì pronunciato nel merito rigettando le domande di protezione.
3. – Il ricorso è fondato su quattro motivi. Il Ministero che si è costituito tardivamente, non ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
Che:
4. – La decisione impugnata, dopo aver ritenuto inammissibile il ricorso, ha però succintamente deciso nel merito. E’ regola che ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 11675/2020; Cass. Sez u. 2155/2021).
5. – Va esaminato solo il primo motivo, essendo inammissibili a loro volta il secondo, terzo e quarto, che invece investono decisione di merito. Infatti, il secondo si duole della mancata nuova audizione in mancanza di videoregistrazione nella fase amministrativa, il terzo del giudizio di inverosimiglianza e del mancato esercizio dei poteri istruttori – peraltro mai formulato dal Tribunale, che invece ha creduto al racconto, salvo a ritenerlo irrilevante ai fini della protezione – il quarto contesta il giudizio, per omessa motivazione, sulla protezione umanitaria.
6. – Il primo motivo dunque l’unico scrutinabile, attinente alla pronuncia di inammissibilità, ed è infondato.
7. – Con tale motivo si denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis e art. 101 c.p.c..
La tesi è che il Tribunale ha pronunciato l’inammissibilità senza sottoporre al contraddittorio la questione, e dunque senza dare al ricorrente la possibilità, mediante fissazione di nuova udienza di fornire prova della notifica ricevuta.
Fatta la premessa che il termine di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2, è previsto a pena di inammissibilità, spettando, dunque, al cittadino straniero, che impugni il diniego della Commissione territoriale, fornire la prova della tempestività del ricorso (Cass. 21133/2020), la ratio della decisione impugnata un’altra. Il Tribunale osserva che la prova fornita dalla ricorrente è insufficiente, trattandosi di una copia corretta a mano, e che, dopo il deposito di tale copia, da. cui non poteva trarsi indicazione sicura circa la data, sono stati fatti diversi rinvii per consentire di fornire la prova certa della notifica, ma inutilmente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021