Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.2444 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24547/2018 proposto da:

C.O., (*****), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Nicola Mondelli, del foro di Cosenza che lo rappresenta e difende (pec: avv.nicolamondelli.pec.giuffre.it);

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1954/2018 del Tribunale di Catanzaro;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’11/12/2020 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. C.O., cittadino della *****, ricorre per cassazione avverso il decreto n. 1954/2018 del Tribunale di Catanzaro con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui la commissione territoriale di Crotone aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo due motivi di ricorso chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo lamenta che il giudice relatore aveva riservato la decisione al Collegio, nonostante la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore e l’assenza delle parti in udienza.

lamenta altresì la mancata audizione in assenza della videoregistrazione, con violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, nonchè la mancata trasmissione da parte della commissione territoriale al Tribunale del materiale di cui al precedente comma 8, secondo le specifiche tecniche del comma 16.

2.2. Con il secondo eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 181 e 309 c.p.c..

3. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 4110 adottata da questa Sezione all’udienza camerale del 4/10/2019, il ricorso veniva rimesso all’odierna pubblica udienza per la decisione della questione di diritto circa la necessità o meno che il giudice disponga l’audizione del richiedente che ne faccia espressa richiesta (e non solo che provveda a fissare l’udienza di comparizione), in caso di assenza di videoregistrazione del colloquio davanti la Commissione territoriale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso – che investe più questioni, tra le quali anche quella per cui vi è stata ordinanza interlocutoria di rimessione all’odierna pubblica udienza (vedi oltre sub 1.3.) – presenta diversi profili di inammissibilità.

1.1. Quanto al mancato rinvio dell’udienza del 19/6/2018, che il giudice del merito avrebbe dovuto disporre per legittimo impedimento del difensore, la censura è inammissibile poichè del tutto generica. L’esistenza del legittimo impedimento, infatti, è solo enunciata, non specificata nel contenuto e priva delle necessarie allegazioni.

1.2. Con riguardo all’omesso rinvio dell’udienza che il giudice istruttore avrebbe dovuto disporre, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 309, in relaz. all’art. 181 c.p.p., stante la mancata comparizione delle parti, la doglianza risulta manifestamente infondata. Al riguardo, questa Corte ha, infatti, affermato che “in tema di riconoscimento della protezione internazionale dello straniero, nel procedimento di merito in unico grado, così come, prima delle modifiche di cui al D.L. n. 13 del 2017, nel giudizio di reclamo avanti alla corte d’appello, in caso di difetto di comparizione della parte interessata alla prima udienza, il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito, non essendo applicabile l’art. 181 c.p.c., comma 1 e restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per “disinteresse” alla definizione o di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un’irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere” (Sez. 1, Ordinanza n. 6061 del 28/2/2019, Rv. 653100). Ciò in ragione della particolare natura dei diritti in conflitto e della peculiarità del procedimento camerale de quo.

Ne consegue, pertanto, che, in caso di mancata comparizione delle parti e qualora risultino ritualmente effettuate le notificazioni e le comunicazioni previste dell’art. 35, comma 5, il giudizio va comunque deciso con sentenza sul “merito” della domanda di protezione, in base agli elementi istruttori disponibili, sempre che l’opposizione sia stata proposta tempestivamente e che il giudice adito sia competente per territorio. Correttamente, pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

1.3. Inammissibile è il motivo sulla mancata audizione in assenza della videoregistrazione.

Anzitutto il ricorrente nel formulare, peraltro in modo del tutto generico, la censura, muove da un presupposto di diritto errato, ossia che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, sancisca “testualmente” un automatico dovere di disporre l’audizione del ricorrente ogniqualvolta la videoregistrazione non sia disponibile. Invece, tale obbligo attiene alla fissazione dell’udienza di comparizione.

Inoltre, omette di confrontarsi con l’orientamento recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, al quale il Collegio intende aderire, secondo cui “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982; in termini Sez. 1, sentenze n. 27274 e n. 27275 del 13/10/2020; n. 25312 del 14/10/2020; conforme Sez. 1, n. 22049 del 13/10/2020, Rv. 659115).

Con riguardo, poi, all’esigenza di disporre l’audizione, il ricorrente si è limitato a dedurre genericamente un vulnus derivante dalla mancanza di tale adempimento, omettendo completamente di indicare le circostanze fattuali su cui avrebbe dovuto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020).

Al riguardo, questa Corte ha affermato che “nel solco di quanto affermato dalla recente sentenza n. 21584-20 il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza” (Sez. 1, n. 25312 dell’11/11/2020).

Infine, nel ricorso non risultano essere stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); nè si è specificamente censurata la motivazione del giudice di merito che ha ritenuto non necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente stante la manifesta infondatezza della domanda; nè il richiedente precisa di aver proposto istanza di audizione nel ricorso, evidenziando gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti per dissipare incongruenze o contraddizioni.

1.4. Quanto alla mancata trasmissione da parte della commissione territoriale al Tribunale del materiale di cui al precedente comma 8, secondo le specifiche tecniche del comma 16, secondo i precedenti consolidati di questa Corte “in tema di protezione internazionale, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca l’omessa trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale e la conseguente assunzione della decisione da parte del tribunale senza l’esame di tali atti, ave non siano state specificamente dedotte le conseguenze in termini di deficit probatorio che da tali omissioni siano derivate” (Cass. n. 6061/2019; Cass. n. 32399/2019; Cass., n. 8224/2020, Cass. n. 2701/2020).

Invero, in tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, in quanto l’oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, tanto che tale giudizio non può concludersi con una mera declaratoria d’invalidità del diniego amministrativo ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza del diritto, ai sensi di legge (Cass., n. 26480/2011; Cass., n. 18632/2014; Cass., n. 7385/2017; Cass., n. 13086/2019).

Nè il ricorrente ha precisato il profilo di pretesa lesione del suo diritto di difesa, per effetto del vizio procedimentale denunciato, atteso che il Tribunale ha proceduto ad un’istruttoria autonoma rispetto a quella svolta nella fase amministrativa. In sostanza, il giudizio ha avuto ad oggetto l’annullamento del provvedimento amministrativo, quanto la verifica della sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale, ed il Tribunale ha correttamente proceduto all’esame di fonti informative aggiornate.

2. Il secondo motivo di ricorso – che si sovrappone al primo nella parte in cui si sostiene che il g.i., stante la mancata comparizione delle parti, avrebbe dovuto rinviare l’udienza al fine di pervenire alla cancellazione della causa dal ruolo secondo il meccanismo previsto dagli artt. 309 e 181 c.p.c., è manifestamente infondato per le ragioni sopra indicate sub 1.2.

3. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

4. Nulla per le spese non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva.

5. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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