Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24440 del 10/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23760/2020 proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Macaluso, con studio in Caltanissetta Corso Sicilia 105, elegge domicilio presso l’indirizzo di posta elettronica certificata antonella.macaluso.avvocaticl.legalmail.it;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del Ministro pro tempore, rapp. e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 759/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/05/2021 dal Consigliere relatore Dott. Rita RUSSO.

RILEVATO

Che:

Il ricorrente, cittadino pakistano, ha narrato di avere lasciato il paese perché il figlio aveva subito abusi sessuali da persone protette dall’Imam del villaggio e avendoli denunciati, era stato minacciato di morte. Respinta la richiesta di protezione internazionale dalla competente Commissione territoriale, il ricorrente ha adito il Tribunale di Caltanissetta che ha ritenuto la storia poco credibile e confermato il giudizio della Commissione. La Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto l’appello dell’odierno ricorrente rilevando che il racconto della vicenda individuale è contraddittorio e privo di dettagli. La Corte ha quindi escluso il rischio di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), rilevando che, secondo le informazioni tratte dal report EASO 2018 nel paese di provenienza del ricorrente (Punjab) non si rileva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato. La Corte ha infine escluso il diritto riconoscimento della protezione umanitaria, pur dando atto della integrazione in Italia, anche in ragione di un rapporto di lavoro, considerandola argomento recessivo rispetto alla ritenuta inattendibilità del racconto.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi.

Il Ministero non costituito tempestivamente ha depositato istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 18 maggio 2021.

Ciò premesso, la Corte osserva che il terzo motivo del ricorso relativo alla importanza, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, del radicamento sul territorio italiano, attinge la questione rimessa alle sezioni unite di questa Corte con ordinanza n. 28316 del 2020 (RGN 10188 del 2020); che pertanto il processo deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della suddetta decisione (U.P. 25 maggio 2021).

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472