Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24443 del 10/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6313/2018 proposto da:

R.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Michele Mercati n. 51, presso lo studio dell’avvocato Briguglio Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Villata Stefano Alberto, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria – SAI S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lazzaro Spallanzani n. 22/a, presso lo studio degli avvocati Bussoletti Mario, e Rizza Vincenzo, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2445/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:

1. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, l’avvocato R.C. ha impugnato la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino – sezione specializzata in materia di impresa, ha confermato la sentenza dell’omonima sezione del Tribunale di Torino che aveva rigettato l’impugnazione della Delib. Assembleare di Fondiaria SAI S.p.a. del 14 marzo 2013 – con la quale era stata deliberata la promozione dell’azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., nei suoi confronti, quale ex amministratore – per carenza di legittimazione attiva all’azione di annullamento ex art. 2377 c.c. e per insussistenza dei vizi di nullità della Delib. medesima;

2. UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (già Fondiaria – SAI S.p.a.) ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

3. con istanza datata 3 giugno 2021 le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio della trattazione del ricorso “di almeno quattro mesi”, con “l’assegnazione della causa a nuovo ruolo per consentire la definizione stragiudiziale” e il conseguente abbandono del giudizio, “al fine di evitare un inutile aggravio di attività giudiziaria”;

4. la richiesta, che non appare né pretestuosa né dilatoria, può trovare accoglimento nell’interesse comune delle parti.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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