Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.2445 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 25401/2018 proposto da:

O.J., (*****), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Spighetti Edoardo, e Silvana Guglielmo, del foro di Cosenza che lo rappresenta e difende (pec:

(avv.silvanaguglielmo.pec.giuffre.it);

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 2401/2018 del Tribunale di Catanzaro;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’11/12/2020 dal Consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa SANLORENZO Rita, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il Difensore del ricorrente in persona dell’avv. Rosario Maletta, in sostituzione dell’avv. Silvana Guglielmo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. O.J., cittadino della *****, ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 2401 del 2018, del Tribunale di Catanzaro con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento con cui la commissione territoriale di Crotone aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed umanitaria.

2. Svolgendo cinque motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancata audizione, nonostante l’espressa richiesta in tal senso e l’assenza della videoregistrazione del colloquio presso la Commissione territoriale.

2.2. Con il secondo motivo deduce che il tribunale non aveva tenuto conto delle informazioni elaborate dalla Commissione asilo sulla Nigeria.

2.3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2. Ricorda che, ai fini della protezione sussidiaria, non era necessario il riferimento al timore ma solo all’esistenza di un rischio effettivo e che non si richiedeva che il rischio di danno grave dipendesse da ragioni particolari.

Aggiunge che il contesto socio-politico nigeriano era allarmante e che il tutto era complicato dalle migrazioni, dalle lotte per i terreni, i pascoli, l’acqua, nonchè dai cambiamenti geopolitici ed ambientali.

2.4. Con il quarto motivo allega la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ricostruisce la situazione geopolitica della Nigeria e invoca l’applicazione del principio del non refoulement.

2.5. Ha presentato una memoria pervenuta il 26 settembre 2020.

3. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

4. Con ordinanza interlocutoria n. 4111 adottata da questa Sezione all’udienza camerale del 4/10/2019, il ricorso veniva rimesso all’odierna pubblica udienza per la decisione della questione di diritto circa la necessità o meno che il giudice disponga l’audizione del richiedente che ne faccia espressa richiesta (e non solo che provveda a fissare l’udienza di comparizione), in caso di assenza di videoregistrazione del colloquio davanti la Commissione territoriale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di esaminare i motivi di ricorso, vanno affrontate preliminarmente due questioni: a) la prima, di carattere pregiudiziale, riguarda la validità dell’attestazione di conformità apposta dal legale del merito sulla copia digitale del provvedimento impugnato dopo che il ricorrente aveva rilasciato mandato e procura speciale per il giudizio di cassazione ad altro difensore. Si tratta, infatti, di una questione che assume particolare rilievo in quanto attiene ad uno dei requisiti di procedibilità dell’impugnazione – il cui vizio è rilevabile ex officio – e che ha formato oggetto delle ordinanze interlocutorie n. 7680/2020 e n. 8809/2020 rese nell’ambito di differenti procedimenti (rispettivamente Rg. n. 35920/2018 e Rg. n. 2885/2019) che sono stati rimessi per la decisione all’odierna udienza pubblica; b) la seconda, invece, oggetto di ordinanza interlocutoria emessa nel presente giudizio, attiene alla necessità per il tribunale di provvedere alla rinnovazione dell’audizione dello straniero laddove manchi o non sia disponibile la videoregistrazione svoltasi nella fase amministrativa.

1.1. Quanto alla prima questione, ritiene il Collegio che, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, sia validamente attestata – peraltro in assenza di contestazione alcuna – anche dal difensore del ricorrente nella fase di merito la conformità della copia analogica del decreto impugnato redatto in forma digitale, nonostante sia stato già nominato altro legale per il procedimento davanti la Corte di cassazione. Invero, il conferimento della successiva nomina non determina una consequenziale perdita del potere certificativo in capo al precedente difensore, trattandosi “dell’autentica” di un provvedimento emesso all’esito della fase del giudizio di merito nel corso del quale il legale ha esercitato il munus difensivo e in forza del quale ha ricevuto – quale destinatario – formale comunicazione dell’atto da parte della cancelleria. Sarebbe, infatti, irragionevole che tale soggetto sia, per un verso, abilitato a ricevere la comunicazione telematica della copia digitale del provvedimento conclusivo di tale fase processuale, restandone “depositarlo” in quanto pertinente al fascicolo informatico del giudizio di merito e, per altro, privarlo del potere di attestarne la conformità rispetto ad un atto “originale” che è entrato in suo legittimo possesso, al quale ha potuto accedere in forza della persistenza di valide credenziali e destinato ad essere prodotto nell’ambito di una fase che ne costituisce un fisiologico epilogo. Ciò non toglie, però, che tale potere di autentica possa essere alternativamente esercitato anche dal difensore nominato per il giudizio di cassazione laddove, successivamente al deposito in cancelleria della procura, abbia avanzato un’istanza di visibilità del fascicolo di merito al quale sia stato autorizzato ad accedere. Una soluzione volta a riconoscere la coesistenza del potere in capo ai difensori rispettivamente nominati per il giudizio di merito e per quello di cassazione, assicura maggiore celerità negli adempimenti difensivi volti all’iscrizione del ricorso in cassazione, nell’ambito di un procedimento, quale quello in materia di immigrazione, caratterizzato da evidenti peculiarità.

Va, pertanto, affermato sul punto il seguente principio di diritto: in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell’osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e notificata tramite PEC, l’attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione può essere effettuata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter, anche dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono anche quando il cliente ha conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore.

1.2. Con riguardo, invece, alla seconda questione, il motivo presenta diversi profili di inammissibilità.

1.1. Anzitutto il ricorrente nel formulare la censura, muove da un presupposto di diritto errato, ossia che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, sancisca “testualmente” un automatico dovere di disporre l’audizione del ricorrente ogniqualvolta la videoregistrazione non sia disponibile. Invece, tale obbligo va espressamente riferito in ragione del disposto normativo alla fissazione dell’udienza di comparizione.

Inoltre, omette di confrontarsi con l’orientamento recentemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, al quale il Collegio intende aderire, secondo cui “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982; in termini Sez. 1, sentenze n. 27274 e n. 27275 del 13/10/2020; n. 25312 del 14/10/2020; conforme Sez. 1, n. 22049 del 13/10/2020, Rv. 659115).

A ciò va aggiunto che il ricorrente formula una censura che difetta della necessaria precisione, in quanto dapprima evidenzia come all’indisponibilità della videoregistrazione debba seguire per dettato normativo la fissazione da parte del giudice dell’udienza di comparizione e, poi, invece, senza specificare se l’udienza sia stata o meno fissata (che dalla lettura del provvedimento impugnato appare essersi tenuta), lamenta la mancata audizione del ricorrente.

Inoltre, non ha neppure indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe dovuto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti, limitandosi a dedurre che il Tribunale “avrebbe dovuto” procedere ad ascoltarlo nuovamente in quanto il verbale della CT era scarno e poco esaustivo, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (vedi sul punto anche Cass. n. 8931/2020). Al riguardo, questa Corte ha affermato che “nel solco di quanto affermato dalla recente sentenza n. 21584-20 il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza” (Sez. 1, n. 25312 dell’11/11/2020).

2. Venendo agli altri motivi di ricorso, il secondo è manifestamente infondato e generico. Il giudice del merito risulta avere citato fonti di particolare attendibilità sulla situazione esistente in Nigeria, con particolare riguardo alla zona di provenienza del ricorrente (Edo State), facendone espressa menzione (vengono citate diverse fonti, tra cui EASO). A fronte di tali report, il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata indicazione delle informazioni sul Paese di origine della Commissione nazionale per il diritto di asilo, senza specificare la decisività di tale report ai fini dell’accoglimento della domanda ed omettendo di confrontarsi con la rilevanza delle altre fonti informative puntualmente evocate nel provvedimento impugnato.

3. Il terzo ed il quarto motivo in tema di protezione sussidiaria sono inammissibili. Il tribunale, dopo aver operato una ricostruzione dettagliata della situazione socio-politica del Nigeria, sulla base di fonti informative accreditare e debitamente specificate nel corpo della motivazione della sentenza impugnata, ha evidenziato che le maggiori criticità si possono registrare solo in alcuni zone tra le quali non figura quella di provenienza del ricorrente (Edo State). Pertanto, sulla base di tale ricostruzione, ha escluso la sussistenza, in caso di rimpatrio, di un grave danno derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ciò in armonia con il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306/2019, Cass., 22637/2020 con specifico riferimento all’Edo State – Nigeria). In contrasto con la valutazione espressa dal giudice di merito, che non si è sottratto all’accertamento officioso della situazione del Paese di origine, il ricorrente contrappone una diversa valutazione, sollecitando questa Corte ad un inammissibile apprezzamento di merito, per giunta sulla base di alternative fonti di prova, anch’esse descriventi la situazione di sicurezza in Nigeria, che compendia senza neppur indicare di come e quando sarebbero stati sottoposte al contraddittorio nel giudizio.

4. Anche l’ultimo motivo è inammissibile poichè del tutto generico. Non sono, infatti, stati allegati nel corso del giudizio di merito, nè dedotti con il presente motivo di ricorso per cassazione, profili di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, essendosi il ricorrente limitato a fare riferimento ad una generica compromissione della zona di provenienza, peraltro motivatamente esclusa dal provvedimento impugnato. Nè si è allegato alcunchè in ordine allo stato di integrazione raggiunto in Italia. Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria è necessario, infatti, operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (S.U., n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062).

5. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

6. Nulla aggiunge la memoria presentata dal ricorrente in quanto reiterativa dei motivi e delle conclusioni spiegate con il ricorso principale.

7. Nulla per le spese non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva.

8. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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