Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24454 del 10/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18351-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO MEGNA, VINCENZO ZAHORA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di CASERTA;

– intimati –

avverso il decreto n. cronol. 4056/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto n. 4056 del 06/06/2018, ha rigettato il ricorso proposto da M.S., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale in data 31/01/2018.

1.1. Il richiedente ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ed, in via gradata, della protezione umanitaria. A sostegno della domanda, ha dichiarato di aver frequentato il college, nell’ambito del quale è stato vicepresidente del partito *****; di essere stato accusato falsamente di aver sparato ed ucciso, durante una manifestazione, un membro del partito di opposizione ( A.L.). Per tale ragione teme, in caso di rimpatrio, di subire ritorsioni da parte degli esponenti del partito A.L..

1.2. Il Tribunale ha condiviso le conclusioni della C.T. in relazione al difetto di credibilità del racconto del richiedente, che risulta essere generico, stereotipato e contraddittorio, tenuto conto anche delle informazioni acquisite in ordine alla situazione politica del Paese di origine.

1.3. La documentazione prodotta, nella specie il certificato d’iscrizione al partito *****, in quanto privo di data, non può essere riconnesso univocamente ai fatti che il richiedente colloca nel novembre 2015.

1.4. Alla luce di questi elementi e della situazione generale del Bangladesh, che non può definirsi un paese insicuro, è stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

1.5. Da ultimo, è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari poiché la situazione personale del ricorrente non rientra in alcuna delle categorie vulnerabili e l’attuale condizione sociopolitica del Paese di origine non si presenta insicura.

2. Avverso la presente decisione ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. L’amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

3. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la nullità del decreto e/o del procedimento per violazione del contraddittorio per mancata comunicazione dell’udienza camerale, con conseguente violazione dell’art. 101 c.p.c..

4. Nel secondo motivo di censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, poiché il Tribunale si è limitato a condividere e ratificare le conclusioni della Commissione Territoriale, omettendo ogni valutazione circa le ragioni esposte dal ricorrente nel ricorso di merito.

5. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dell’art. 19, commi 1 e 2, in relazione al diniego della protezione umanitaria, per omessa valutazione del processo di integrazione nel Paese di accoglienza che il ricorrente porta vanati in modo positivo dal momento che si è messo alla ricerca di un lavoro e frequenta numerosi corsi di lingua.

6. Il primo motivo è manifestamente fondato atteso che, come emerge dagli atti, il Tribunale ha omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti, la quale, in mancanza della videoregistrazione del colloquio del ricorrente dinanzi la Commissione Territoriale, doveva essere obbligatoriamente disposta, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1.

6.1. Invero, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione Territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, qualora, come nel caso di specie, non sia disponibile la videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, salvo che il richiedente non abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass., n. 8574 del 2020; Cass., n. 17076 del 2019).

7. Ciò determina l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed, attesa la nullità del decreto impugnato, l’assorbimento degli altri motivi inerenti al merito. La Corte cassa e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso ed assorbe gli altri, cassa e rinvia al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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