Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24457 del 10/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17232-2020 proposto da:

B.K., P.R., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA LAURA CECCHINI, rappresentati e difesi dall’avvocato CONSUELO FEROCI;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE PER I MINORENNI DELLE MARCHE, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto cronol. n. 62/2020 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il 18/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

CONSIDERATO

che:

1. La Corte di Appello di Ancona, con decreto n. 62/2020, ha rigettato il reclamo proposto da P.R. e B.K., genitori di B.A. (nato in Italia il *****), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale per i minorenni delle Marche ha rigettato l’istanza, dagli stessi proposta ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, volta ad essere autorizzati a rimanere in Italia con il figlio ancora in tenera età.

2. Le motivazioni poste a fondamento delle decisione concernono:

– l’insussistenza di problematiche sanitarie del minore il quale, anche se nato prematuro, successivamente alla nascita ha dovuto fare ricorso soltanto a controlli dai quali non risulta che siano emerse problematiche particolari.

– la mancanza di un radicamento sociale dei genitori sul territorio italiano in considerazione delle condotte tenute durante la permanenza in Italia e del fatto che gli stessi sono gravati da precedenti penali.

– l’assenza di un percorso di reinserimento sociale, atteso che la sig.ra P., pur avendo esibito un contratto di lavoro, non ha allegato alcuna documentazione attestante la registrazione, né la busta paga, tanto da ritenere strumentale la natura di tale documentazione.

il mantenimento dei contatti degli appellanti con le famiglie di origine presenti nel Paese di provenienza, con particolare riferimento al sostegno economico che la sig. P. può beneficiare dai genitori benestanti con i quali mantiene buoni rapporti.

3. Avverso la presente decisione P.R. e B.K. hanno proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.. La controparte è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, posto che il giudice di appello ha rigettato il reclamo dei ricorrenti in forza della duplice circostanza che il minore è in salute ed i ricorrenti son gravati da precedenti penali, senza effettuare alcuna valutazione prognostica in ordine al pregiudizio che il minore subirebbe da un suo eventuale sradicamento dal territorio nazionale. Evidenziano i ricorrenti che il minore è in tenera età ed un suo trasferimento in Albania lo sottoporrebbe ad uno stress ingiusto, costringendolo a vivere in contesto socio-culturale completamente diverso da quello in cui è sempre vissuto.

5. Nel secondo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il 20/11/1989, art. 9 e ss., e ratificata con L. n. 176 del 1991, per violazione del divieto di espulsione del minore straniero, il quale ha diritto di seguire i propri genitori ma non può esservi costretto dall’autorità giurisdizionale.

6. Con il terzo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, perché il provvedimento impugnato si presenta illegittimo e privo di motivazione in relazione all’omesso giudizio prognostico che il giudice di appello doveva effettuare per accertare le possibili conseguenze pregiudizievoli per il minore derivanti dall’allontanamento improvviso dello stesso dal contesto nazionale in cui è sempre vissuto.

7. Ritiene il Collegio di dover esaminare congiuntamente i motivi di ricorso in quanto logicamente e giuridicamente connessi.

7.1. Il ricorso è manifestamente fondato poiché il giudice di appello non ha svolto alcuna valutazione prognostica in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che il minore potrebbe subire da un eventuale allontanamento improvviso dei genitori, ovvero da uno suo sradicamento dal territorio nazionale, in considerazione della sua tenera età e del fatto che egli è nato e vissuto in Italia.

7.2. Invero, la motivazione del provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull’insussistenza di problematiche sanitarie nel minore e sul mancato radicamento dei ricorrenti in ragione dei precedenti penali di cui sono gravati, ai quali non ha fatto seguito l’inizio di un serio percorso di reinserimento sociale.

7.3. Trattasi di circostanze che non possono considerarsi assorbenti del diverso giudizio relativo alla sussistenza dei “gravi motivi” connessi allo sviluppo psico-fisico del minore, contemplati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, i quali, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte, non postulano necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass., S.U., n. 21799 del 2010).

7.4. Con riferimento specifico al profilo dei precedenti penali, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il diniego all’autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, non può essere fatto derivare automaticamente dalla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso Testo Unico (D.Lgs. n. 286 del 1998) considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero. La detta condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto suscettibile di costituire una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, e può condurre al rigetto della istanza di autorizzazione all’esito di un esame circostanziato del caso e di un bilanciamento con l’interesse del minore, al quale la detta norma, in presenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico, attribuisce valore prioritario ma non assoluto (Cass., S.U., n. 15750 del 2019).

7.5. In conclusione, la Corte Territoriale avrebbe dovuto effettuare, in via prioritaria, una valutazione prognostica in ordine agli eventuali pregiudizi che il minore potrebbe subire in caso di allontanamento improvviso dei genitori o di sradicamento dal territorio nazionale e, solo in un secondo momento, procedere a valorizzare la condotta dei ricorrenti ed i loro precedenti penali posto che, ragionando a contrariis, si determinerebbe uno spostamento dell’oggetto del giudizio dalle esigenze esistenziali ed educative dei figli, che costituiscono la ratio dell’art. 31, alla condizione dei genitori (Cass., n. 27238 del 2020).

7.6. Ciò determina l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di pubblicazione della presente pronuncia, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di pubblicazione della presente pronuncia, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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