Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24467 del 10/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15013/2020 R.G. proposto da:

P.S. (o I.P.S.), rappresentato e difeso dall’Avv. Rita Labbro Francia, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Messina depositato il 3 aprile 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 marzo 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

RILEVATO

che P.S. (o I.P.S.), cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 3 aprile 2020, con cui il Tribunale di Messina ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato e del procedimento, per violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, commi 2 e 3, e art. 35-bis, comma 9, osservando che, nel rigettare le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, il Tribunale ha omesso di procedere ad una valutazione individuale ed obiettiva della sua posizione e ad un accertamento in ordine alla sua esposizione a pericolo in caso di rimpatrio;

che il predetto pericolo è stato infatti valutato sulla base di informazioni desunte da fonti risalenti e non aggiornate, nonché di considerazioni giuridiche generali relative alla protezione internazionale, avendo il Tribunale dedicato scarsa attenzione alla vicenda personale allegata a sostegno delle domande, in ordine alla cui credibilità si è limitato a ribadire le considerazioni svolte dalla Commissione territoriale, rilevando incongruenze che avrebbero potuto essere chiarite mediante la rinnovazione dell’audizione;

che il ricorso è infondato;

che, nell’escludere l’attendibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, il decreto impugnato non si è infatti limitato a richiamare la motivazione del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale, ma ha proceduto ad un’autonoma valutazione, nell’ambito della quale ha evidenziato da un lato il carattere stereotipato della narrazione, nella parte riguardante l’acquisizione ad opera del ricorrente della consapevolezza della sua omosessualità ed i rapporti intimi da lui precocemente intrattenuti con un altro ragazzo, dall’altro le lacune e le contraddizioni da cui risultavano affette le dichiarazioni, ritenute idonee a confortare l’apprezzamento risultante dal provvedimento impugnato;

che, in riferimento ai procedimenti in unico grado di merito aventi ad oggetto la cognizione piena dei fatti, sia pure filtrata attraverso l’impugnazione di un atto amministrativo, questa Corte ha d’altronde ritenuto ammissibile la motivazione per relationem del provvedimento giurisdizionale, precisando che la completezza e logicità della stessa dev’essere valutata in base agli elementi contenuti nell’atto amministrativo al quale viene operato il rinvio, e facendo comunque salva la necessità di uno specifico esame delle questioni proposte per la prima volta in sede giurisdizionale o dei nuovi profili delle questioni già esaminate nel provvedimento amministrativo, ma non sufficientemente considerate dallo stesso (cfr. Cass., Sez. I, 8/07/2005, n. 14390);

che nell’impugnare il provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale il ricorrente non ha peraltro proposto questioni nuove né dedotto profili di rischio diversi da quelli prospettati nel procedimento amministrativo, ma si è limitato a ribadire la propria omosessualità, allegando il timore di subire un arresto e la condanna ad una pena detentiva o di essere sottoposto ad un trattamento inumano o degradante a causa di tale condizione, la cui ritenuta inattendibilità è stata correttamente ritenuta sufficiente a giustificare il rigetto della domanda, senza necessità di procedere all’audizione del ricorrente;

che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha infatti l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che non ricorrano le seguenti condizioni, non sussistenti nel caso in esame: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (cfr. Cass., Sez. I, 17/11/2020, n. 26124; 13/10/2020, n. 22049; 7/10/2020, n. 21584);

che il giudizio negativo in ordine alla credibilità soggettiva del richiedente, nella specie espresso in conformità dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e rimasto sostanzialmente incensurato, dispensa inoltre il giudice dal compimento di approfondimenti officiosi in ordine alla situazione del Paese di origine, non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, il quale non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925);

che il Tribunale non si è d’altronde sottratto al compito di verificare la situazione in atto nel Paese di origine del ricorrente, quanto meno ai fini dell’accertamento richiesto in ordine alla configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo escluso la sussistenza di uno stato di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato sulla base d’informazioni fornite da fonti autorevoli ed aggiornate, puntualmente indicate in motivazione, dalle quali ha desunto che nell’area meridionale della Nigeria, in cui è situata la regione di origine del richiedente (Edo State), si riscontra una situazione d’instabilità sociale non qualificabile come conflitto armato e comunque non caratterizzata da violenza indiscriminata;

che l’accertamento richiesto dall’art. 14, lett. c), cit. costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice del merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione (cfr. Cass., Sez. II, 29/10/2020, n. 23942; Cass., Sez. VI, 12/12/ 2018, n. 32064; Cass., Sez. I, 21/11/2018, n. 30105);

che, nel contestare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado d’indicare circostanze di fatto trascurate dal decreto impugnato, ma si limita a contestare l’aggiornamento delle informazioni utilizzate dal Tribunale, omettendo tuttavia d’indicare altre fonti, ugualmente autorevoli ed accreditate, dalle quali possano desumersi elementi di giudizio diversi e più attuali, con la conseguenza che il motivo risulta, sotto tale profilo, carente di specificità;

che la parte che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di collaborazione istruttoria previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, non può infatti limitarsi alla mera prospetta-zione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal provvedimento impugnato, ma deve indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, attraverso precisi richiami, anche testuali, a fonti alternative o successive, in modo tale da consentire a questa Corte un’effettiva verifica in ordine al vizio dedotto (cfr. Cass., Sez. I, 21/10/2019, n. 26728);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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