LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 409-2021 proposto da:
A.R.;
– ricorrente –
contro
TRIBUNALE di CAGLIARI;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CAGLIARI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SANLORENZO RITA che visti gli artt. 42 e ss. c.p.c. chiede dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, il ricorso.
RITENUTO
Che:
A.R., di Shah Birendra, nato a Kathmandu il 16 maggio 1973, all’epoca detenuto presso la Casa circondariale di Catanzaro, trasmise in data 13/11/2020 al Tribunale ordinario di Cagliari una richiesta avente ad oggetto “Tutela mai effettiva R.G.N. 5318/2013 con Prot. N. 2961 del 29/10/2020 dal Presidente del Tribunale M.G. Silvestri rimessa al collegio per il trasferimento al Tribunale di Catanzaro” con la quale ebbe a sostenere l’incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, invocando l’effetto vincolante dell’ordinanza n. 1031/2017 (che riguarda una questione di competenza relativa al medesimo A.) e dell’ordinanza n. 7421/2020 (che non evidenzia alcun collegamento con il ricorrente e con la questione proposta) della Corte di legittimità. Secondo il ricorrente non poteva essere sradicata la competenza del Tribunale di Parma (luogo di residenza anagrafica) già dichiarata con l’ordinanza di legittimità n. 1031/2017, anche considerando che egli non aveva intenzione di eleggere il foro dei suoi interessi giuridici in Catanzaro. Aveva concluso, dichiarando ” A.R. accetta la chiusura tutela e chiede trasmissione a Parma – essendo tale tribunale vincolato per apertura della tutela non sradicabile da cambio dimora coatta”.
In esito a detta istanza gli venne comunicato il seguente provvedimento “Letta l’istanza allegata si dispone il non luogo a provvedere in quanto la tutela è stata trasmessa al tribunale di Catanzaro – Cagliari 17/12/2020 – Il Giudice (firma illeggibile)”.
A. ha presentato personalmente ricorso per regolamento di competenza in relazione all’anzidetto provvedimento, insistendo per la declaratoria di incompetenza del Tribunale di Catanzaro e per la declaratoria di competenza del Tribunale di Parma.
Il P.G. ha formulato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile o, comunque, rigettarsi il ricorso.
Alla data del 26 maggio 2021, in cui è stata comunicata ad A. la data dell’adunanza camerale, questi è risultato essere detenuto presso la Casa circondariale di Napoli – Poggioreale.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Sono suscettibili d’impugnazione con regolamento di competenza i provvedimenti, pur non preceduti dalla remissione della causa in decisione e dalla precisazione delle conclusioni, con i quali il giudice declini la propria competenza, giacché, in tal caso, definitivamente spogliandosi della questione (e, anzi, dell’intera causa), il giudice pone in essere un atto, che, in termini univoci, si rivela sostanzialmente decisorio.
Non sono, invece, suscettibili d’impugnazione con regolamento di competenza le ordinanze con le quali il giudice, argomentando nel senso dell’affermazione della propria competenza, disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sé, senza previa remissione della causa in decisione, con l’unica eccezione dell’ipotesi che sia il giudice medesimo a qualificare, in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, come decisoria (e, dunque, definitiva davanti a sé) la declaratoria di competenza (Cass. n. 3150/2018; Cass. n. 20449/2014; Cass. n. 24509/2013).
3. Nel caso in esame, l’impugnazione per regolamento di competenza risulta proposta avverso un provvedimento privo di contenuto decisorio in tema di competenza, tanto è vero che contiene la specifica dichiarazione di “non luogo a provvedere”; dal tenore dello stesso può presumersi che, in precedenza, sulla questione è intervenuto un provvedimento a contenuto decisorio, del quale, tuttavia, la Corte ignora il contenuto giacché non risulta depositato unitamente al ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., né vi è menzione e/o trascrizione del contenuto nel ricorso.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso in quanto il provvedimento impugnato non assume il valore di decisione (nemmeno implicita) sulla competenza.
Nessuna pronuncia sulle spese del presente giudizio va assunta in mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’importo ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021