Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.24481 del 10/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22488/2015 proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO COMMODO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

e contro

REGIONE VENETO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 737/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/03/2015 R.G.N. 423/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO E CONSIDERATO Che:

1. in vista dell’Adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 737 del 2014, ritualmente notificata alle parti controricorrenti;

2. la rinuncia risulta accettata dal Ministero della Salute e sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perché sia dichiarata l’estinzione del processo; nulla spese;

3. la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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