LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22488/2015 proposto da:
D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE FAZI, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO COMMODO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
e contro
REGIONE VENETO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 737/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/03/2015 R.G.N. 423/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO E CONSIDERATO Che:
1. in vista dell’Adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 737 del 2014, ritualmente notificata alle parti controricorrenti;
2. la rinuncia risulta accettata dal Ministero della Salute e sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perché sia dichiarata l’estinzione del processo; nulla spese;
3. la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021