Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24511 del 10/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24037/2020 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato presso l’avv. Michele Pizzi, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., elett.te domic.

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappres. e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 711/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/05/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

Che:

O.O., cittadino della Nigeria, propose opposizione al Tribunale di Milano avverso il provvedimento della Commissione territoriale che aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria.

La Corte d’appello ha respinto il gravame dell’ O., osservando che: non era credibile il racconto del ricorrente circa la sua asserita omosessualità e l’episodio inerente alla sua fuga dal tetto dell’alloggio del capo-villaggio nel quale il suo compagno sarebbe rimasto ucciso dalle persone del villaggio; era dunque da escludere la protezione internazionale e quella sussidiaria, per mancanza di ogni pericolo per il ricorrente; non ricorrevano condizioni personali di vulnerabilità, né indici d’integrazione sociale.

O.O. ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3, per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente non credibile il racconto del ricorrente riguardo all’asserita sua condizione di omosessuale e ai rischi connessi in caso di rimpatrio.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, art. 27, comma 1 bis, art. 35 bis, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non aver la Corte territoriale assolto l’onere di cooperazione istruttoria ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, non indicando le fonti esaminate.

Il terzo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, commi 5 e 6, avendo il giudice di secondo grado erroneamente escluso la protezione umanitaria, omettendo anche l’esame dei documenti prodotti.

Il primo motivo è inammissibile perché diretto al riesame dei fatti circa la valutazione di non credibilità del ricorrente, avendo la Corte territoriale argomentato in maniera esauriente le ragioni dell’inattendibilità del racconto del ricorrente riguardo all’asserita sua condizione di omosessuale ai rischi connessi in caso di rimpatrio.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Al riguardo, va osservato che in tema di protezione internazionale, secondo un orientamento cui il collegio intende dare continuità, il ricorrente in cassazione che deduce la violazione del dovere di cooperazione istruttoria per l’omessa indicazione delle fonti informative dalle quali il giudice ha tratto il suo convincimento, ha l’onere di indicare le COI che secondo la sua prospettazione avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio, con la conseguenza che, in mancanza di tale allegazione, non potendo la Corte di cassazione valutare la teorica rilevanza e decisività della censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Cass., n. 22769/2020; n. 21932/2020).

Nel caso concreto, la Corte territoriale non ha chiarito di aver utilizzato fonti aggiornate, ma il ricorrente, invece, non ha indicato fonti contrapposte da cui desumere informative di segno contrario al fine di valutarne la decisività.

Il terzo motivo è del pari inammissibile. Il ricorrente lamenta l’omessa o erronea valutazione di vari documenti ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria circa lo svolgimento di attività che dimostrerebbero la conoscenza della lingua italiana e la preparazione per svolgere l’attività di parrucchiere.

La doglianza tende al riesame dei fatti in ordine alla sussistenza di indici di vulnerabilità del ricorrente o di integrazione sociale, avendo peraltro il ricorrente allegato fatti che, di per sé, non integrano alcuna forma d’integrazione sociale.

Nulla per le spese, considerando che il Ministero non ha depositato il controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2021

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