Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.2458 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24485-2018 proposto da:

A.F.H., rappresentato e difeso dall’avv. ALESSANDRO PRATICO’ e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa SANLORENZO Rita, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. CARMELO PICCIOTTO, in sostituzione dell’avv. ALESSANDRO PRATICO’, per parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Su richiesta della Questura di Torino, con ordinanza del 14.6.2018 il Tribunale di Torino convalidava la proroga del trattenimento di A.F.H. presso il c.p.R. di Torino, già a suo tempo convalidato dal Giudice di Pace del capoluogo piemontese in data 30.3.2018.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.F.H. affidandosi a due motivi, trattati unitariamente, con i quali lamenta il mancato svolgimento, da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, dell’audizione del richiedente nel termine di 14 giorni dalla data di inizio della misura restrittiva.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, originariamente chiamato nell’adunanza camerale della prima sezione civile di questa Corte dell’8.7.2020, è stato rinviato in udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 18225/2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i due motivi il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis nonchè il vizio della motivazione e la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente disposto la proroga del suo trattenimento, senza rilevare l’intervenuto superamento dei termini previsti per l’esame della domanda di protezione internazionale. Il ricorrente deduce di esser stato attinto da provvedimento di espulsione del Prefetto di Milano in data 30.5.2017; di esser stato trattenuto presso il c.p.R. di Torino in base a provvedimento del Questore di Roma in data 28.3.2018, convalidato dal Giudice di Pace di Torino in data 30.3.2018; di aver presentato in data 17.4.2018, e quindi durante il periodo di trattenimento, domanda di riconoscimento della protezione internazionale; di esser stato ulteriormente trattenuto in forza di ordine del Questore di Torino del 17.4.2018, ai sensi del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. d), convalidato dal Tribunale di Torino in data 19.4.2018 sul presupposto che la domanda di protezione fosse stata presentata al solo scopo di eludere e ritardare l’esecuzione dell’ordine di espulsione. Deduce infine che in data 11.6.2018 la Questura ha fatto richiesta di ulteriore proroga del trattenimento, perchè la Commissione territoriale competente per l’esame della domanda di protezione presentata dal ricorrente non aveva ancora fissato la data della sua convocazione. Ad avviso del ricorrente, tale ulteriore richiesta di proroga non avrebbe dovuto essere autorizzata, poichè la legge consente che lo straniero che abbia presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale possa essere trattenuto soltanto per il tempo strettamente necessario all’esame della domanda stessa.

Le censure, che per la loro intima connessione meritano di essere esaminate congiuntamente, sono fondate.

Va premesso che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 25, comma 1, lett. v), applicabile ratione temporis, prevedeva in tema di procedure accelerate che:

“1. Nel caso previsto dall’art. 28, comma 1, lett. c), appena ricevuta la domanda, la questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi due giorni.

2. I termini di cui al comma 1, sono raddoppiati quando:

a) la domanda è manifestamente infondata in quanto il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

b) la domanda è reiterata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b);

c) quando il richiedente presenta la domanda, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera ovvero dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’art. 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, i termini di cui all’art. 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo”.

Il caso di specie rientra nella previsione di cui al comma 2, lett. c), poichè l’odierno ricorrente aveva presentato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dopo esser stato fermato, e financo trattenuto, ed esser stato attinto da decreto di espulsione, e quindi allo scopo di ritardare l’esecuzione di quest’ultimo provvedimento.

Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto fissare l’audizione ed assumere la decisione nei termini previsti dall’art. 28 bis, comma 1 raddoppiati così come previsto dal comma 2 di detta disposizione. Pertanto, l’audizione avrebbe dovuto essere svolta nel termine di 14 giorni dalla ricezione della domanda e la decisione avrebbe dovuto seguire nei successivi 4 giorni. Detti termini, in difetto di esplicita previsione normativa, non hanno natura perentoria; in ogni caso, il loro superamento non può risolversi in un vizio della domanda di riconoscimento della protezione internazionale o del relativo procedimento, posto che essi sono evidentemente posti a garanzia della celerità dell’esame della domanda stessa, e quindi in ultima analisi a vantaggio del richiedente.

Tuttavia va considerato che il D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 6 dispone che: “6. Il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 28-bis, commi 1 e 3, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14. Eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento”.

Da ciò consegue che se da un lato il superamento dei termini previsti dall’art. 28 bis, commi 1 e 2, per la fissazione dell’audizione e la decisione della domanda di protezione non è causa di nullità del relativo procedimento, tuttavia ciò non giustifica la proroga del trattenimento oltre la durata massima consentita dalla predetta disposizione. Ne consegue che il trattenimento del richiedente la protezione internazionale, se disposto ai sensi del combinato – disposto del D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis ovverosia in presenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 28 bis, comma 2 non può comunque eccedere la durata massima prevista per l’esame della domanda di protezione da quegli introdotta.

Fanno eccezione:

1) l’ipotesi in cui “sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14”, prevista dal D.Lgs. n. 214 del 2015, art. 6, comma 6;

2) il caso in cui il superamento dei termini di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, commi 1 e 2, sia “necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall’art. 27, commi 3 e 3-bis”, previsto dal richiamato art. 28 bis, comma 3;

3) le fattispecie di cui all’art. 27, commi 3 e 3 bis, ovverosia qualora si renda necessario, per l’esame della domanda di protezione, acquisire nuovi elementi, o valutare questioni complesse in fatto o in diritto, ovvero in presenza di numerose domande presentate simultaneamente o ancora quando il ritardo è imputabile all’inosservanza, da parte del richiedente, degli obblighi di cooperazione che egli è tenuto a rispettare (comma 3); o ancora “in casi eccezionali debitamente motivati” (comma 3 bis).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non indica alcuna delle diverse ipotesi che, ai sensi delle disposizioni dianzi richiamate, potrebbe giustificare la dilatazione dei termini previsti dall’art. 28 bis, commi 1 e 2, per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dall’odierno ricorrente. Nè detto provvedimento risulta assistito da alcuna motivazione idonea a sostenere la decisione di prorogare il trattenimento oltre la durata massima di cui al richiamato art. 28 bis, comma 2. Nè, per completezza, risulta che la Questura abbia tardato nel trasmettere alla Commissione territoriale la documentazione occorrente all’esame della domanda di protezione di cui si discute. Di conseguenza, sotto nessun profilo appare giustificabile la proroga del trattenimento dell’odierno ricorrente oltre il termine massimo di 14 giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2.

Deve, di conseguenza, essere affermato il seguente principio di diritto: “Il trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale allo scopo di eludere o ritardare l’esecuzione del provvedimento di espulsione è consentito, ai sensi del combinato – disposto del D.Lgs. n. 214 del 2015, art. 6, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 25, comma 1, lett. v), applicabile ratione temporis, per un periodo massimo corrispondente al termine entro il quale la domanda di protezione internazionale dev’essere esaminata. Detto termine coincide, di norma, con quello di 14 giorni dalla presentazione della domanda, previsto dall’art. 28 bis, comma 2 a meno che non sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 – come previsto dal D.Lgs. n. 214 del 2015, art. 6, comma 6, – ovvero ricorra una delle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 3, che a sua volta rinvia all’art. 27, commi 3 e 3 bis medesimo D.Lgs.”.

In definitiva, il ricorso va accolto, con cassazione dell’ordinanza impugnata e rinvio della causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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