LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18953/2016 proposto da:
C.P., nella qualità di cessionario credito di D.T.L., D.S.A., O.A., D.S.L.M., M.A., O.M., Me.Do., D.R.A., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Romito Domenico, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Allianz Bank Financial Advisors S.p.a., già Rasbank S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dell’Orologio n. 7, presso lo studio dell’avvocato Pazzaglia Stefania, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Cantone Francesca Andrea, Rizzo Marco, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Allianz Bank Financial Advisor S.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2030/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che chiede che la Corte, dichiarata l’inammissibilità del primo motivo, accolga i motivi secondo, terzo e quarto.
FATTI DI CAUSA
Il signor C.P. conveniva in giudizio la Allianz Bank Financial Advisors (già SGR Società di gestione del risparmio RAS Asset Management) e, esponendo di essere cessionario dei crediti vantati da vari investitori che avevano sottoscritto nel 2000, per il tramite di un promotore finanziario, quote di fondi comuni di investimento che avevano nel tempo subito perdite notevoli, chiedeva di dichiarare la nullità o inefficacia e, comunque, di annullare i contratti di investimento e condannare la convenuta al pagamento di 119.417,65, a titolo di ripetizione dell’indebito o di risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Milano, rigettando le domande attoree, osservava che la Allianz aveva offerto agli investitori un servizio di collocamento di strumenti finanziari; che per tale servizio non era prevista la stipulazione del contratto-quadro, a norma dell’allora vigente della Delib. Consob 1 luglio 1998, n. 11522, art. 30, comma 3, che derogava all’obbligo di forma scritta per la prestazione dei servizi di collocamento; che la Banca aveva assolto agli obblighi informativi; che i prodotti non erano inadeguati rispetto al profilo di rischio degli investitori, i quali non avevano fornito informazioni in merito alla loro esperienza in materia finanziaria.
Il gravame di C.P. veniva rigettato dalla Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2015.
Ad avviso della Corte di merito, il servizio reso agli investitori non era qualificabile come di ricezione e trasmissione di ordini di acquisto di strumenti finanziari, ma come collocamento di quote di fondi di investimento, per il quale non erano previsti, a pena di invalidità, la produzione dell’accordo di collocamento con l’indicazione delle condizioni di tempo e prezzo dell’offerta; gli investitori avevano compilato il “modulo di adesione ai fondi” redatto su carta intestata di Ras Management SGR, per il tramite del promotore finanziario, e ricevuto copia del prospetto informativo; la Corte ha affermato di condividere la valutazione del primo giudice, secondo cui la Allianz aveva dimostrato di avere assolto agli obblighi informativi di cui agli artt. 21 e 28 del t.u.f. (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), consegnando agli investitori copia del documento sui rischi generali degli investimenti e il prospetto informativo dei fondi sottoscritti, in ordine alla natura, al livello di rischio e ai costi dell’investimento, e chiedendo le informazioni sulla situazione finanziaria, esperienza e propensione al rischio degli investitori; con riguardo all’adeguatezza delle operazioni, la Corte ha osservato che, al momento della sottoscrizione delle quote dei fondi, gli investitori avevano dichiarato di non voler rilasciare informazioni sulla loro esperienza in materia di strumenti finanziari e sulla loro situazione finanziaria, sicché la Banca non aveva la possibilità di acquisire ulteriori informazioni sul loro profilo di rischio né l’obbligo di astenersi, non avendo essi un conto titoli, né essendo clienti continuativi della Banca.
Avverso questa sentenza C.P. ricorre per cassazione sulla base di sei motivi, cui resiste la Allianz Bank.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta e le parti hanno depositato memorie.
Fissato all’udienza pubblica dell’8 giugno 2021, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente imputa alla gravata sentenza violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 6 t.u.f. e art. 2797 c.c. e nullità per difetto assoluto di motivazione, per non avere spiegato le ragioni che inducevano a qualificare l’operazione come servizio di collocamento di strumenti finanziari; per avere ritenuto sufficiente il “modulo di adesione ai fondi” compilato dagli investitori e non necessaria la prova, nonostante le contestazioni dell’attore, dell’accordo scritto tra l’emittente (o l’offerente) e l’intermediario collocatore, finalizzato all’offerta al pubblico a condizioni di prezzo e di tempo determinate; per omesso esame del fatto decisivo che il contratto tra l’intermediario e gli investitori non aveva ad oggetto la sola sottoscrizione dei fondi, bensì anche altre operazioni, tra cui la vendita e lo switch di titoli; per non avere considerato che l’esenzione dalla forma scritta non riguardava i rapporti duraturi con gli investitori, dovendosi per l’effetto qualificare il servizio reso nella fattispecie come di negoziazione (raccolta e trasmissione) di ordini, per il quale è richiesta la stipulazione di un accordo-quadro a pena di invalidità.
Il motivo è fondato nei seguenti termini.
La Corte territoriale non ha illustrato in modo comprensibile le ragioni che l’hanno indotta a qualificare il servizio reso agli investitori come di collocamento di strumenti finanziari.
E’ arduo, in effetti, individuare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Non è chiaro se la Corte di merito abbia inteso affermare che la prova del contratto di collocamento non fosse necessaria, pure in presenza di una contestazione nel giudizio da parte degli investitori, o non fosse stata data in concreto da costoro la prova negativa dell’assenza del contratto di collocamento, il che sarebbe difficilmente conciliabile con il fatto che la qualificazione del servizio in termini di collocamento costituiva oggetto di una eccezione o difesa della Banca convenuta.
Ne’ è chiaro se la Corte abbia inteso affermare che la prova fosse ricavabile dal modulo di sottoscrizione firmato dagli investitori, come sostiene la Allianz Bank (a pag. 11 del controricorso), o da altre circostanze, come – in ipotesi – dalla consegna del prospetto informativo che è proprio dell’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 94 t.u.f..
Se, inoltre, è vero che i servizi di collocamento implicanti rapporti duraturi con l’investitore non sono incompatibili con la qualificazione del servizio come di collocamento, tuttavia nella specie l’attore aveva dedotto nel giudizio che il contratto tra l’intermediario e gli investitori non aveva ad oggetto la sola sottoscrizione dei fondi, bensì anche altre operazioni, da qui la necessità (secondo il C.) di qualificare comunque il servizio come di ricezione e trasmissione di ordini di acquisto di titoli.
La motivazione della sentenza impugnata non dà conto – e in tal senso si rivela apparente e perplessa e, dunque, censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5 (anche nella nuova formulazione) – dei dati fattuali idonei a giustificare la qualificazione del rapporto della banca con gli investitori in termini di puro collocamento di strumenti finanziari, tanto più che la corte di merito – per quanto interessa – ne trae conseguenze rilevanti sul piano della tutela degli investitori. A tale riguardo, la corte esclude la necessità della redazione del contratto in forma scritta, sulla base di una norma regolamentare (come l’art. 30, comma 3, reg. Consob 1998, applicabile ratione temporis) che esige di essere armonizzata in via interpretativa con la norma primaria (art. 23, comma 1, T.U. del 1998) di cui essa è attuazione.
Ne consegue, assorbiti gli altri motivi, l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame e per le spese.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2021