LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17813-2015 proposto da:
D.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO VENETO N. 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMINO LO CONTE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO GRAZIANO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO 52, presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO BIFULCO, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 119/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 07/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.
RITENUTO
Che:
1. Equitalia Sud S.p.a. in data 26 maggio 2010 notificava a D.R.G. l’avviso di mora n. ***** del ***** con il quale, si richiedeva il pagamento dell’imposta “Ilor dichiarazione Irpef dichiarazione anno 1991”.
1.1. Il contribuente impugnava l’atto sopra indicato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale dichiarava inammissibile il ricorso per intempestività della proposizione del ricorso alla controparte da parte del ricorrente con violazione dei termini previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 22, stante anche la rilevata regolare notifica della cartella presupposta.
1.2. Il contribuente proponeva appello di fronte alla Commissione tributaria regionale della Campania per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2, 19 e 21, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, per mancata prova della notifica della cartella quale atto presupposto eccependo l’intervenuta prescrizione del credito tributario preteso, nonché per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, u.p., e art. 22, nonché alla L. n. 212 del 2000, art. 7, per mancata prova della pretesa impositiva. I Giudici di secondo grado dichiaravano, con sentenza n. 119/07/2015, l’inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché veniva rilevato come il ricorrente, nel costituirsi in giudizio, non avesse depositato la ricevuta postale di spedizione del ricorso alla controparte, così incorrendo nell’inammissibilità rilevabile d’ufficio e non sanabile.
1.3. Avverso questa ultima decisione, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrato con memoria.
1.4. L’Agenzia delle entrate ed Equitalia hanno presentato controricorso.
CONSIDERATO
che:
2. D.R.G., con il primo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, u.p. e art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che i Giudici di secondo grado abbiano errato nell’interpretare le norme ora citate le quali, alla luce della giurisprudenza di legittimità, sarebbero dovute essere intese nel senso che il ricorrente, per non incorrere nella rilevata inammissibilità, doveva depositare nella Segreteria della Commissione tributaria il ricorso notificato entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso da parte del destinatario e non, come invece ritenuto, dalla data di spedizione da parte del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui, senza considerare l’avvenuto deposito del ricorso spedito a mezzo posta in data 17 luglio 2010, consegnato ad Equitalia in data 10 agosto 2010 e all’Agenzia delle entrate in data 11 agosto 2010 unitamente agli avvisi di ricevimento delle raccomandate. Reitera, inoltre, l’eccezione di prescrizione del credito tributario risalente al 1982, in assenza di atti interruttivi, stante l’asserita notifica della cartella esattoriale originaria avvenuta, secondo l’annotazione presente sull’estratto di ruolo, in data 23 dicembre 1994.
3. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni d’inammissibilità formulate dal controricorrente sotto il profilo dell’autosufficienza con specifico riferimento al vizio di omessa pronuncia, poiché i motivi di ricorso non si riferiscono a detto vizio, bensì a violazione o falsa applicazione di norme di legge.
3.1. I motivi sono fondati.
3.2. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata e’, infatti, possibile rilevare che i giudici d’appello hanno ritenuto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo, poiché veniva rilevato come il ricorrente, nel costituirsi in giudizio, non avesse depositato la ricevuta postale di spedizione del ricorso alla controparte, così incorrendo nella rilevata inammissibilità rilevabile d’ufficio e non sanabile. L’assunto non è corretto, infatti, dall’esame degli atti allegati al ricorso di primo grado emerge come effettivamente fossero stati allegati gli avvisi di ricevimento del ricorso introduttivo avverso Equitalia e l’Agenzia delle entrate.
3.3. Va rilevato come per la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. Un., n. 13452 del 2017 e Sez. 6, n. 19642 del 2018) “nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)” e che “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”.
3.4. Ciò premesso, agli atti risulta la prova dell’avvenuto regolare deposito degli avvisi di ricevimento – con la data di spedizione asseverata dall’Ufficio postale – dai quali emerge come effettivamente il ricorso, spedito a mezzo posta in data 17 luglio 2010, sia stato ricevuto da Equitalia in data 10 agosto 2010 e dall’Agenzia delle entrate in data 11 agosto 2010, pertanto, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il deposito degli atti presso la segreteria della Commissione tributaria avvenuto il 15 ottobre 2010 era regolare e non poteva far conseguire la denunciata inammissibilità.
3.5. L’accoglimento dei motivi di ricorso, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, verificata l’ammissibilità del ricorso e l’assenza di necessità di ulteriori accertamenti in fatto, consente a questa Corte di omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e di decidere la causa nel merito, poiché l’assenza della prova della regolare notifica della cartella di pagamento presupposta all’avviso di mora e di altri atti interruttivi, è fondata l’eccezione di intervenuta prescrizione del credito tributario richiesto con l’originario atto impositivo impugnato dal contribuente, trattandosi di Ilor risalente al 1991, stante l’asserita notifica della cartella esattoriale originaria avvenuta, secondo l’annotazione presente sull’estratto di ruolo, in data 22 aprile 1998 e la successiva notifica dell’avviso di mora, avvenuta in data 26 maggio 2010, dopo oltre dodici anni, con conseguente maturazione della prescrizione decennale.
4. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso va accolto cassando senza rinvio la sentenza impugnata, considerato che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, a carico dell’Ufficio resistente e dell’Agente della riscossione in solido.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e liquida le spese del presente giudizio di legittimità in 2.500 Euro per compensi, 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e gli altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021