Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.2466 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7358-2019 proposto da:

E.O.A.M., rappresentato e difeso dall’avv. STEFANIA SANTILLI, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3636/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa SANLORENZO RITA, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. SUSANNA LALLINI, in sostituzione dell’avv. STEFANIA SANTILLI, per parte ricorrente, la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 9.10.2017 il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da E.O.A.M. contro il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della tutela, internazionale e umanitaria.

Con la sentenza impugnata, n. 3636/2018, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione della decisione reiettiva di primo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.O.A.M. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, originariamente chiamato nell’adunanza camerale della prima sezione civile di questa Corte del 13.2.2020, è stato rinviato all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 8171/2020.

In prossimità dell’udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso occorre affrontare la questione portata all’attenzione del Collegio con l’ordinanza interlocutoria, relativa all’applicabilità, o meno, dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali ai giudizi in materia di protezione internazionale.

In particolare, nell’ordinanza interlocutoria si evidenzia che il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata il 27.7.2018, è stato proposto il 27.2.2019, ovverosia sette mesi dopo la pubblicazione. Ne deriva che il ricorso può essere considerato tempestivo soltanto nel caso in cui sia applicabile alla presente controversia l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1.

L’art. 3 Legge da ultimo richiamata esclude l’applicabilità dell’istituto della sospensione “alle cause ed ai procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario30 gennaio 1941, n. 12, nonchè alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.”.

L’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, a sua volta, prevede che “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonchè quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile”.

L’ordinanza interlocutoria muove dalla considerazione che questa Corte ha affermato che, nell’ambito delle controversie urgenti, rientrano non soltanto quelle espressamente previste dalla norma o dichiarate tali dal capo dell’ufficio giudiziario, ma anche le cause che sono tali “per natura”, in quanto “intrinsecamente caratterizzate dal requisito dell’urgenza” (ad esempio, relativamente alla fase sommaria delle cause di sfratto e dei giudizi possessori). Da tale premessa, si afferma che, in materia di protezione internazionale, sia stato “… lo stesso legislatore a dichiarare urgenti, con clausola generale ed astratta, le controversie…” con una “… norma che, inserita nel contesto della disciplina del processo e delle impugnazioni, appare difficilmente interpretabile in senso riduttivo, quale norma rivolta unicamente all’organizzazione interna degli uffici giudiziari”.

L’ordinanza interlocutoria dà poi atto che questa Corte ha ritenuto “L’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, disposta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14 per le controversie in materia di protezione internazionale non opera in relazione ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni territoriali depositate in data anteriore al 17.8.2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16420 del 21/06/2018, Rv. 649789), ma dubita che detto precedente si confronti con la giurisprudenza dianzi menzionata in tema di sospensione feriale dei termini processuali.

Il Collegio condivide il principio affermato da quest’ultima pronuncia, peraltro conforme a precedente decisione, con la quale si era affermato che “In tema di riconoscimento della protezione internazionale, la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 1 citato decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017; conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pubblicate anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina, anche riguardo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18295 del 11/07/2018, Rv. 649649; in seguito confermata da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16420 del 21/06/2018, Rv. 649789, cit. e da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22304 del 05/09/2019, Rv. 655323).

Non appaiono, invece, condivisibili gli argomenti spesi, a contrario, nell’ordinanza interlocutoria.

In particolare, occorre in primo luogo evidenziare che la giurisprudenza formatasi in relazione alle fasi sommarie dei giudizi di sfratto e possessori appare giustificata dalla natura sostanzialmente cautelare dei predetti, nonchè dal fatto che in materia possessoria- sia espressamente prevista la decisione “senza dilazione” (art. 1168 c.c., u.c.).

Sotto altro profilo, non è secondario rilevare che nessuno dei diversi interventi legislativi che nel tempo hanno riguardato la disciplina dei giudizi di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (ed in particolare, nè il D.Lgs. n. 251 del 2007, nè il D.Lgs. n. 25 del 2008, nè il D.Lgs. n. 150 del 2011, nè il D.Lgs. n. 142 del 2015) ha mai previsto un richiamo all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, nè derogare alla regola generale della sospensione feriale dei termini processuali, avente -tra l’altro- la non trascurabile funzione di tutelare il diritto alle ferie, tanto dei giudici che degli avvocati. Solo con il D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni in L. n. 46 del 2017, è stata introdotta una disposizione che espressamente esclude l’applicazione della sospensione feriale alle controversie in tema di protezione internazionali: il che costituisce un argomento a contrario di sicura rilevanza.

Neppure è condivisibile l’argomento, anch’esso speso nell’ordinanza interlocutoria, secondo cui il legislatore avrebbe previsto con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 nel testo anteriore all’abrogazione operata dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni in L. n. 46 del 2017, una clausola generale che affermava la natura urgente delle controversie in materia di protezione internazionale.

Da un lato, infatti, occorre tener conto che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale attengono ai diritti fondamentali dell’individuo, e segnatamente al riconoscimento di uno status della persona. Di fronte alla rilevanza dell’esigenza di assicurare adeguata protezione a detti diritti fondamentali dell’individuo, le eventuali esigenze organizzative degli uffici non possono che risultare recessive.

Occorre peraltro una norma esplicita che preveda l’esclusione dell’applicabilità dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, norma che – in concreto – è stata introdotta soltanto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14, norma – quest’ultima – introdotta nell’ordinamento per effetto del già richiamato D.L. n. 13 del 2017, art. 6 che ha previsto espressamente, all’art. 21, comma 1, l’applicabilità della nuova disposizione “… alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.

Dall’altro lato, occorre considerare che, nel sistema delineato dal richiamato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 oggi abrogato, l’esigenza di celerità riconosciuta alla trattazione dei giudizi in materia di protezione internazionale era assicurata dall’espressa previsione, al comma 9, di un termine massimo di durata del giudizio, tanto in relazione alla fase di merito che a quella di legittimità. In questo senso, a fronte del termine suindicato era stata prevista, al comma 4, la generale efficacia sospensiva del ricorso, salvi i casi indicati dalla disposizione in esame.

In tale contesto, la disposizione di chiusura, contenuta nell’art. 19, comma 10 secondo cui “La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza” dev’essere interpretata come norma a carattere organizzativo, rivolta ai capi degli uffici giudiziari ed ai singoli giudici incaricati della decisione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, nell’ambito della pianificazione dei ruoli. Non a caso, il suo tenore letterale differisce in modo sostanziale dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, posto che essa non fa alcun riferimento al “grave pregiudizio alle parti” che la ritardata trattazione del giudizio potrebbe causare; concetto, quest’ultimo, su cui si impernia, invece, la clausola finale dell’art. 92, comma 1 dell’ordinamento giudiziario.

Dalle considerazioni che precedono discende che, nel sistema anteriore alla scadenza del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, l’istituto della sospensione feriale dei termini non era stato espressamente escluso dal legislatore. Di conseguenza, si deve confermare la sua applicabilità alle controversie in materia di protezione internazionale introdotte con domanda giudiziale presentata sino alla data del 18 agosto 2017.

Dal che deriva che, nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente proposto.

Passando all’esame dei motivi proposti dal ricorrente, con il primo di essi si censura la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè l’apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe ritenuto in modo apodittico la non credibilità del ricorrente, senza procedere alla valutazione del suo racconto nel rispetto degli indici previsti dal legislatore.

Con il secondo motivo, che merita di essere trattato unitamente al primo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte distrettuale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) del richiamato art. 14.

Le due censure sono fondate.

Il ricorrente aveva riferito di aver partecipato ad alcune proteste politiche in *****, suo Paese di origine, come sostenitore dei *****; di esser stato poi arrestato ed imprigionato per oltre un anno, senza processo, nell’ambito della repressione delle predette proteste ordinate dal governo *****; di essere stato alfine rilasciato dietro pagamento di una somma di denaro e di esser fuggito all’estero. La Corte territoriale, dopo aver descritto le varie forme di protezione previste dall’ordinamento, afferma che “Il Collegio ritiene che l’appellante, in considerazione del contenuto del ricorso introduttivo e dell’atto di appello nonchè delle dichiarazioni rese, dapprima alla Commissione e poi al Giudice di primo grado, abbia chiesto genericamente il riconoscimento della protezione nelle sue forme sulla base della situazione di violenza generalizzata e quindi della situazione di instabilità in cui si trova il suo Paese d’origine”, inquadrando in tal modo la richiesta nell’ambito di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Subito dopo, la Corte milanese prosegue affermando che “La situazione in ***** continua a rimanere difficile nella penisola del ***** in particolare nella regione al confine con la ***** in cui vi sono stati attacchi da parte di cellule *****, ma il governo non ha provveduto alla proroga dello stato di emergenza. La zona di provenienza dell’appellante non rientra nelle direttive dell’UNHCR. Esiste certamente la presenza di criminalità comune aggressiva non diversa da quella esistente in altri Paesi ma che non può ritenersi riconducibile alla violenza indiscriminata con situazioni di conflitto armato”(cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza).

Il giudice di merito, dunque, non indica alcuna fonte informativa dalla quale abbia tratto le notizie genericamente indicate in motivazione, nè richiama per relationem la motivazione del Tribunale.

Sul punto, va evidenziato che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) assumono quindi un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poichè la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Milano avrebbe dovuto, alternativamente, procedere ad un autonomo esame delle C.O.I. relative al Paese di provenienza del richiedente, ovvero richiamare la disamina che, di dette fonti, fosse stata resa dal giudice di prima istanza, ben potendo il giudice di appello, nel caso di conferma della decisione impugnata, motivare la propria decisione anche operando un rinvio per relationem al contenuto della sentenza di prime cure.

Viceversa, la Corte distrettuale non ha seguito nè l’una, nè l’altra, tecnica di redazione della motivazione, omettendo qualsiasi riferimento concreto alle fonti informative e violando, in tal modo, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e l’obbligo di collaborazione istruttoria ivi previsto e declinato.

Al riguardo, specificando quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, merita di essere affermato il seguente principio di diritto: “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3. L’onere di cui anzidetto può essere assolto dal giudice di appello, alternativamente, attraverso un’autonoma disamina delle C.O.I. ovvero richiamando, per relationem, la decisione del giudice di prime cure”.

In conclusione, ove nel provvedimento impugnato si riscontri l’assenza o la radicale insufficienza delle indicazioni relative alle fonti consultate dal giudice di merito non è necessario (come ritenuto da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22774 del 20/10/2020, non massimata) che il motivo di ricorso contenga l’indicazione delle fonti alternativamente prospettate dal ricorrente, essendo sufficiente evidenziare il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, così come declinato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, del che impone l’indicazione specifica delle fonti aggiornate al momento della decisione, non potendosi presumere, in assenza di tale indicazione, l’assolvimento dell’obbligo di legge.

L’accoglimento del primo e secondo motivo implica l’assorbimento del terzo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della tutela umanitaria.

In definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo e va dichiarato assorbito il terzo. Va dunque cassata la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinviato il giudizio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e secondo motivo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia il giudizio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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