LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13618-2019 proposto da:
D.V.C., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Capristo;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UTG DEL VERBANO CUSIO OSSOLA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 30/2019 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 25/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa Casadonte Annamaria.
RILEVATO
che:
– il sig. D.V.C. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Verbania che, quale giudice di appello, ha riformato la sentenza di prime cure di accoglimento dell’opposizione da lui proposta nei confronti del verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6 contestatagli poiché viaggiava alla velocità di 192 Km/h su strada con il limite di 90km/h;
– il Tribunale ha accolto il gravame proposto dalla Prefettura in relazione alla contestazione immediata ritenendo legittimo l’operato dei verbalizzanti che avevano proceduto alla contestazione 20 minuti dopo il rilievo della velocità eccessica e ciò in ragione del comportamento dello stesso D.V.;
– il Tribunale ha poi ritenuto infondata la censura relativa alla taratura dell’auovelox ed accertata in termini affidabili la velocità rilevata nonché inammissibili, perché svolte per la prima volta in comparsa di costituzione in appello, le altre censure formulate (nullità del verbal per mancanza di preavviso della presenza dell’autovelox, mancata indicazione del decreto prefettizio che indica la strada ove non è possibile fermare il veicolo per la contestazione ecc ecc);
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a tre motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’intimata Prefettura.
CONSIDERATO
che:
– con il primo lmotivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c.,, comma 1 n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S. in ragione della mancata contestazione immediata e sul posto;
– assume il ricorrente che le giustificazioni addotte dall’autorità per la mancata contestazione immediata sono generiche e prive di riferimenti specifici;
– la censura è inammissibile perché la critica non attinge la motivazione della sentenza d’appello ove in riforma della pronuncia di prime cure si spiegano le ragioni della legittimità della contestazione come concretamente effettuata ed idonea a consentire al trasgressore di conoscere il fatto materiale addebitatogli;
– la contestazione cioè era avvenuta non immediatamente ma pochissimo tempo dopo perché il veicolo condotto dal D.V. imboccava l’uscita Mergozzo prima della postazione della pattuglia;
– a seguito di ciò una seconda pattuglia prcedeva alla ricerca del veicolo che veniva individuato poco dopo e consentiva la contestazione a brevissima distanza temporale con consegna del relative verbal nelle mani del trasgressore che, risulta dalla sentenza impugnata, non aveva contestato l’accertamento svolto nei suoi confronti;
– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 142 C.d.S., comma 6, e la mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015;
– assume il ricorrente di avere altresì eccepito l’assenza di segnaletica regolamentare di preavviso della presenza dell’autovelox, eccezione sollevata in primo grado mentre il giudice d’appello ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità della stessa per tardività essendo stata proposta solo in appello;
– inoltre l’opponenete aveva eccepito che l’autovelox non risultava sottoposto a taratura e a verifiche di funzionamento periodiche come previsto dall’art. 45 C.d.S. a seguito della interpretazione costituzionalmente legittima fornita dalla Consulta con la sentenza n. 113 del 2015;
-la censura è inammissibile perché la circostanza che le suddette eccezioni siamo state svolte in primo grado ma nella memoria ex art. 320 c.p.c., come riconosciuto dallo stesso ricorrente, non le rende ammissibili atteso che nell’opposizione al verbale non sono ammessi motivi aggiunti rispetto a quelli indicati nell’atto di opposizione (cfr. Cass. 1367/2003; id. 9987/2003; id. 20083/2004);
– né può assumere rilievo in relazione all’ammissibilità del motivo aggiunto la circostanza che su tali nuove eccezioni nulla era stato eccepito dalla Prefettura;
– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione per avere il giudice d’appello ritenuta idonea la contestazione immediata come avvenuta all’esito della ricerca del trasgressore con la conseguenza che illegittima appare la riforma della decisione di prime cure adottata dal giudice d’appello;
-la censura è inammissibile perché il ricorrente non denuncia alcun omesso esame di fatti decisivi come ora previsto a seguito della riforma introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con L. n. 134 del 2012;
– in definitiva all’inammissibilità di tutti i motivi consegue l’inammissibilità del ricorso;
– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Prefettura;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021