Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2470 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11826-2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato TERESA SANTULLI, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO COSSU, e ROMINA FILIPPINI;

– ricorrente –

contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO BURRAGATO;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 438/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/11/2016, R.G.N. 1060/2013.

RILEVATO

CHE:

Con ricorso al Tribunale di Ferrara, F.G. conveniva in giudizio il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. perchè fosse accertato che egli aveva svolto mansioni di specialista tecnico immobiliare (STI) dal 22.12.2000 e fosse quindi accertato il suo diritto all’inquadramento come Quadro Direttivo dei 3livello a decorrere dal 23.12.02 con conseguente condanna della banca al pagamento delle relative differenze retributive e contributive.

Si costituiva la MPS s.p.a. resistendo al ricorso ed eccependo l’intervenuta prescrizione delle differenze retributive.

Il Tribunale rilevava che il ricorrente era stato inquadrato come QD2 con la qualifica di “Specialista Tecnico Immobiliare” con decorrenza 1 gennaio 2001, rilevato che la qualifica di STI era stata attribuita al F. dal 31.5.02 con mantenimento dell’inquadramento nel livello QD2; considerato che il 3.1.02 era stata siglata in sede sindacale una intesa in base alla quale gli STI inquadrati come QD2 al 22.12.00 avevano diritto al livello QD3 dopo 24 mesi, respingeva tuttavia la domanda per mancanza di adeguata prova circa i tempi ed i modi di svolgimento delle mansioni del F..

Avverso tale sentenza proponeva appello il F.; resisteva la Banca. Con sentenza depositata il 7.11.16, la Corte d’appello di Bologna, pur accertate le mansioni del F. così come dedotte, rigettava il gravame, per non avere il ricorrente allegato le tabelle retributive e prodotto tutte le buste paga con la conseguenza che non era possibile determinare, neppure tramite la richiesta c.t.u. contabile, il suo credito.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il F., affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste la Banca con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5 e dell’art. 66 del c.c.n.l. per i quadri direttivi per i dipendenti delle aziende di credito nonchè dell’art. 2099 c.c., art. 36 Cost. e art. 115 c.p.c.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 414 c.p.c., nonchè degli artt. 191,194,11 e 437 c.p.c., lamentando in sostanza la mancata ammissione della richiesta c.t.u. contabile da parte della Corte di merito, ritenendo peraltro irrilevante la stigmatizzata mancata produzione delle tabelle salariali.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, stante la loro connessione.

La sentenza della Corte di merito viene innanzitutto censurata laddove, pur a seguito del positivo accertamento compiuto in ordine alle mansioni (alla luce delle emergenze istruttorie raccolte in primo grado e della contrattazione collettiva nazionale ed aziendale depositata in atti), di Specialista Tecnico Immobiliare, svolte dal F. già alla data del 22.12.00 (data di sottoscrizione dell’Accordo Sindacale aziendale con cui veniva data attuazione al c.c.n.l. di settore dell’11.7.99 con il quale era stata istituita la nuova categoria dei Quadri Direttivi), ha rigettato il ricorso in appello “per mancata prova in ordine all’effettiva esistenza di differenze retributive”, confermando dunque la sentenza di primo grado sulla base di tale diversa motivazione.

Osservava al riguardo che era stato accertato lo svolgimento di mansioni di STI alla data del 22.12.00 con qualifica QD2 e che ciò risultava anche dalle buste paga prodotte in primo grado (sub doc. 15) pel periodo gennaio 2001 (mese a partire dal quale venne introdotta in azienda la categoria dei QD in base all’accordo sindacale aziendale del 22.12.00) – maggio 2009 (mese di cessazione del rapporto), con conseguente diritto alla qualifica di QD3 in base agli automatismi previsti dal CCA 3.1.02, dopo 24 mesi.

Il motivo è infondato.

Ed infatti seppure è vero che le buste paga del ricorrente risultano depositate in primo grado sub n. 15 della documentazione inerente il detto procedimento, come specificato dal ricorrente, questa Corte ha affermato, in materia di autosufficienza (o ritualità) del ricorso per cassazione, che l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., ex aliis, Cass. sez. un. 22726/11, Cass. n. 195/16).

Che nella specie risultano prodotti i fascicoli di parte del primo e secondo grado; la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ex art. 369 c.p.c.; l’indicazione dell’esatta ubicazione delle buste paga all’interno del fascicolo d’ufficio.

Resta tuttavia il fatto che col ricorso introduttivo del giudizio il F. non ha affatto specificato il quantum della sua richiesta, nè ha allegato le tabelle salariali di riferimento, limitandosi a chiedere una condanna sulla base di una disponenda c.t.u. contabile, demandando così all’ausiliare non una verifica delle quantificazioni (neppure indicate) proposte, bensì un accertamento esplorativo circa la sussistenza delle richieste differenze retributive.

Risulta pertanto corretta la decisione impugnata laddove ha escluso tale possibilità.

Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato.

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito. La valutazione complessiva della lite e delle questioni processuali sollevate, induce a ritenere giustificata la compensazione delle spese. Il contributo unificato resta a carico del ricorrente principale come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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