LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 128/2019 proposto da:
F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio dell’avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELE PADOVANO;
– ricorrenti –
contro
UNIPOLSAI SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO MAMBELLLI;
C.C., COFER SRL, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA ZAMAGNI, del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliati in Roma, via G. Avezzana n. 6, presso lo studio dell’avvocato MATTEO ACCIARI;
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SRL, rappresentante e mandataria di ASSICURAZIONI GENERALI SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO TASSONI, nel cui studio in Roma, via Cristoforo Colombo n. 440, è elettivamente domiciliata;
– controricorrenti –
e contro
B.J.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2486/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata 1.8/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1304/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8/10/2018 la Corte d’Appello di Bologna, ha respinto il gravame interposto dal sig. F.I. in relazione alla pronunzia Trib. Forlì n. 438/2011, di parziale accoglimento della domanda dal medesimo originariamente proposta nei confronti dei sigg. B.J. e C.C. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto l'*****, allorquando viaggiava come trasportato nell’autovettura condotta dal primo che, “nel percorrere la statale *****, era stata coinvolta in un violento impatto a seguito dell’invasione della semicarreggiata su cui procedeva dell’automobile condotta da C. proveniente dal senso di marcia opposto”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il F. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso la società Unipolsai s.p.a. e con separato controricorso il C. e la società Cofer s.r.l..
Con conclusioni scritte D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, conv., con modif. nella L. n. 176 del 2020, del 24/3/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento p.q.r. del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente osservato che al sig. B.J., il quale ha partecipato al 1^ grado di giudizio ed è rimasto contumace in sede di gravame, il ricorso risulta notificato presso il domicilio eletto dal suo difensore in primo grado, altra copia notificata al primo di persona, difetta di prova di compimento notifica.
Va pertanto disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo, con termine al ricorrente di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere al rinnovo della notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c., da effettuarsi alla parte personalmente (v. Cass., 20/10/2006, n. 22529; Cass., 29/11/2005, n. 26044), con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
PQM
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio, con termine al ricorrente di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere al rinnovo della notificazione del ricorso ex art. 291 c.p.c., al sig. B.J. e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021