LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7572/2020 proposto da:
K.T.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via E.
Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell’avvocato D’Alessio Francesca, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore quale tutore provvisorio dei minori K.P. e K.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, presso gli Uffici dell’Avvocatura Capitolina, rappresentata e difesa dall’avvocato Patriarca Pier Ludovico, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Ko.Ko.Fr., P.N.N., Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, Pu.Va., nella qualità di curatore speciale dei minori K.P. e K.L., R.S.: quale tutore delegato;
– intimati –
avverso la sentenza n. 92/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 09/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2021 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 92/2020 depositata in data 9-1-2020 e notificata il 15-1-2021 la Corte d’appello di Roma, Sezione specializzata per i minorenni, ha confermato la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. *****, con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori K.P., nato il *****, e K.L., nata il *****. La Corte di merito, per quanto ora di interesse, ha affermato che non potesse farsi una prognosi positiva sul recupero delle carenze genitoriali della madre dei minori, in dettaglio ricostruendo le vicende pregresse. La Corte d’appello ha ritenuto, pertanto, i minori in condizione di abbandono e ha rigettato le impugnazioni proposte dalla madre, dal padre della piccola L. (l’altro minore P. non è figlio del padre di L.) e dalla nonna materna.
2. Avverso questa sentenza K.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del padre di L., Ko.Ko.Fr., della nonna materna P.N.N., del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, di Pu.Va., nella qualità di curatore speciale dei minori K.P. e K.L., di R.S. quale tutore delegato, che sono rimasti intimati, nonché nei confronti del tutore provvisorio dei minori Sindaco del Comune di Roma Capitale, che resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., uc. e art. 380 bis 1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost. e L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d) per essere la motivazione della sentenza impugnata non rispettosa del “minimo costituzionale”, avendo la Corte di merito utilizzato, per inferire lo stato di abbandono, argomenti non esaurienti, né logici e pertinenti, nonché principalmente non attuali, risultando omesso anche il riferimento al pregiudizio psicofisico per i minori; ii) con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 12, 15 e 17 della convenzione di Strasburgo resa esecutiva con la L. n. 357 del 1974, degli artt. 29 e 30 Cost., per non avere la Corte di merito preso in considerazione la possibilità all’affidamento dei minori alla nonna materna o ad un affido eterofamiliare, ovvero all’inserimento del nucleo madre-figli in una struttura idonea, atteso che l’adozione rappresenta l’estrema ratio; iii) con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza e l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte d’appello, pur riconoscendo il forte legame affettivo tra la madre e i figli, disatteso la soluzione dell’adozione mite prospettata dal CTU, facendo riferimento ad una relazione dei Servizi Sociali depositata in primo grado oltre due anni prima e senza spiegare in base a quali circostanze attuali non fossero condivisibili le conclusioni del C.T.U., il quale aveva affermato che i figli subirebbero un rilevante danno psicologico ove allontanati definitivamente dalla madre, la cui genitorialità, a parere del C.T.U. era stata improntata a dialogo ed alla vicinanza emotiva con i figli.
2. In via pregiudiziale deve essere disattesa l’eccezione di inesistenza della notificazione del ricorso effettuata nei confronti del tutore provvisorio dei minori, Sindaco di Roma, sollevata da detta parte, in quanto indirizzata a tale R., tutore delegato.
2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, l’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass. S.U. n. 14916/2016). Inoltre la mancata coincidenza tra la parte processuale ed il destinatario dell’atto di gravame determina l’inesistenza dello stesso solo allorché manchi ogni collegamento tra il destinatario ed la parte, ricadendo tutte le altre ipotesi nell’ambito della nullità, come tale sanabile con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo, con la costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte o per ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 21273/2017).
Nella specie, la notifica è stata effettuata alla pec protocollo servizi sociali del Comune di Roma, sicché, sussistendo un collegamento tra il destinatario della notifica e la parte, non si verte in ipotesi di inesistenza, ma di nullità, che è stata sanata dalla costituzione della parte.
3. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
3.1. E’ consolidato l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide e intende ribadire, secondo il quale il giudice chiamato a decidere sulla dichiarazione di adottabilità del minore in stato di abbandono, in applicazione dell’art. 8 CEDU, art. 30 Cost., L. n. 184 del 1983, art. 1 e art. 315 bis c.c., comma 2, deve accertare l’interesse del medesimo a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, costituendo l’adozione legittimante una extrema ratio, cui può pervenirsi nel solo caso in cui non si ravvisi tale interesse; in questo contesto il modello di adozione in casi particolari di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, lett. d), può, ricorrendone i presupposti, costituire una forma di cd. adozione mite, idonea a non recidere del tutto nell’interesse del minore il rapporto tra quest’ultimo e la famiglia di origine (tra le tante, da ultimo Cass. n. 1476/2021). Inoltre nel nostro ordinamento vige il principio judex peritus peritorum, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d’ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. Tale principio comporta, quindi, non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d’ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche; in entrambi i casi, l’unico onere incontrato dal giudice è quello di un’adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (cfr. Cass. n. 200/2021; Cass. S.U. n. 7354/2019; Cass. n. 30733/2017; Cass. n. 17757/2014).
3.2. La Corte di merito, incorrendo nel vizio di violazione di legge denunciato, non ha effettuato, in concreto e all’attualità, la doverosa indagine diretta ad accertare l’interesse dei minori a conservare il legame con la madre biologica, pur se cleficitaria nella sua capacità genitoriale. In diretta connessione con quanto si è appena evidenziato, infatti, la Corte d’appello, incorrendo anche nel vizio motivazionale denunciato, ha disatteso, senza precisarne adeguatamente le ragioni come appena di seguito si dirà, le conclusioni della C.T.U. disposta in appello, nella parte in cui si segnalava il pregiudizio per i minori derivante dalla rescissione di ogni rapporto con la madre, nonché si evidenziava sia che la madre mostrava la capacità di “decentrarsi in favore del meglio per i propri figli”, sia che il legame tra madre e figli era vivo e solido, nonostante la difficoltà della prima di rendersi una figura accudiente stabile e sicura (cfr. stralcio C.T.U. risportto a pag. 14 della sentenza impugnata).
A fronte di dette risultanze peritali, la Corte territoriale non ha indicato e precisato, compiutamente e all’attualità, quali concrete circostanze consentissero di escludere il pregiudizio per i minori segnalato dal C.T.U. e fossero, altresì, ostative alla soluzione prospettata dallo stesso ausiliario (adozione mite).
La Corte territoriale, in dettaglio ricostruendo i fatti pregressi, da questi ha fatto principalmente conseguire la prognosi negativa, facendo altresì riferimento alla mancanza di cambiamenti nell’atteggiamento della madre, e ciò in contrasto, per quanto si è detto, con le risultanze peritali. Peraltro, nell’ottica della soluzione prospettata dal C.T.U. (adozione mite), sono richiesti una capacità genitoriale di recupero significamente più modesta, in concreto dall’ausiliario accertata nella madre, e un forte legame affettivo con i minori, ugualmente accertato dal C.T.U..
La Corte di merito nulla di puntuale, supportato da riscontri, ha argomentato in ordine al suddetto legame affettivo e alle conseguenze derivanti per i minori dalla sua definitiva rescissione. Inoltre la Corte territoriale, pur dando atto, in linea teorica e astratta, dei requisiti genitoriali di minor rigore prescritti per l’adozione mite (cfr. pag. 15 sentenza), ha escluso, sempre richiamando le pregresse vicende, ogni minimo e attuale riscontro fattivo di cambiamento in melius delle capacità materne, senza, tuttavia, precisare la fonte di tale informazione, e ciò nonostante, si ribadisce, il C.T.U. avesse constatato la capacità della madre di “decentrarsi in favore del meglio per i propri figli”, come da stralcio dell’elaborato riportato in sentenza (pag. 14).
3.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, ricorre, nei termini precisati, il vizio di violazione di legge (art. 30 Cost., L. n. 184 del 1983, art. 1) denunciato, nonché ricorre anche il vizio motivazionale denunciato, in relazione ai profili di cui si è detto, perché la motivazione della sentenza impugnata non consente di ricostruire, per la genericità e la non contestualizzazione all’attualità del percorso argomentativo seguito, quali siano stati gli elementi di valutazione adottati e quali quelli probatori utilizzati, a confutazione delle contrarie risultanze peritali, per addivenire alla decisione.
4. In conclusione, il ricorso va accolto, nei termini precisati, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del presente giudizio.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021