Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24735 del 14/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22707/2019 proposto da:

S.I., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 607/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

S.I. ricorre per cassazione avverso la sentenza 5 aprile 2019, n. 607 della Corte d’appello di Torino, che ha rigettato il gravame da egli fatto valere contro l’ordinanza del Tribunale di Torino, che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, umanitaria.

L’intimato Ministero dell’interno non ha proposto difese.

CONSIDERATO

Che:

1. Il ricorso è del tutto privo della esposizione dei fatti del processo e nella premessa dell’atto addirittura individua il provvedimento impugnato nella sentenza della Corte d’appello che ha respinto il ricorso contro il provvedimento della Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa è prescritto a pena di inammissibilità dell’art. 366 c.p.c., n. 3, “essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte” (così Cass. 10072/2018 e Cass. 7025/2020).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla viene disposto in punto spese, non essendosi il Ministero intimato difeso nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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