Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.2474 del 03/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25173-2019 proposto da:

R.N., P.A., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla loro figlia minore R.M.I., domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato GIACOMO SERIO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 143/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 01/03/2019 R.G.N. 3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/09/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Lecce, a conferma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha rigettato la domanda proposta da R.N. ed P.A., genitori esercenti la potestà sulla minore R.M.I., al fine di ottenere l’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 2 nonchè l’assegno una tantum previsto dall’art. 2, comma 2 legge citata, a motivo dell’avere la propria figlia contratto encefalopatia con ritardo neuro psicomotorio, epilessia, ipotonia generalizzata, cecità assoluta con invalidità evidente e permanente al 100%, asseritamente a causa della somministrazione della vaccinazione esavalente del ***** e successivamente a quella di Prevenar del ***** a lei praticati;

la Corte ha recepito le conclusioni del nominato c.t.u., che aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le malattie e le vaccinazioni;

per la cassazione della sentenza R.N. ed P.A. propongono ricorso a fondamento del quale deducono due motivi: 1) falsa applicazione della L. n. 210 del 1992 e del concetto di “ragionevole probabilità”, essendo stata fuorviata la volontà della legge di attribuire ai suoi destinatari una sorta di indennizzo e non di risarcimento, erogato per ricompensare il sacrificio dell’integrità fisica compromessa da un intervento medico che è predisposto per tutelare la salute pubblica dalle gravi problematiche determinate dalle malattie esantematiche; con ricaduta sul criterio di accertamento nel nesso causale che va riconosciuto ogniqualvolta non possa essere dimostrata altra e diversa causa di determinazione della malattia (criterio del più probabile che non); 2) omessa motivazione sulla richiesta di rinnovo di c.t.u. con medico esperto immunologo da considerarsi come fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

ha resistito con controricorso il Ministero della salute.

CONSIDERATO

che:

il primo motivo è infondato;

la Corte territoriale ha recepito l’analisi e le conclusioni del c.t.u. nominato in grado d’appello, che aveva operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti al giudizio in relazione alla storia clinica della periziata e sulla base dei criteri temporali e della continuità fenomenica, nonchè in considerazione dello stato delle acquisizioni della scienza medica ed epidemiologica, superando anche nella sostanza le osservazioni critiche alla c.t.u.. E’ quindi pervenuta al convincimento che sussista la mera possibilità di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilità scientifica;

deve qui ribadirsi che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124);

nel caso, alle puntuali argomentazioni del c.t.u. di primo grado, che la sentenza impugnata ha riprodotto negli snodi essenziali, i ricorrenti contrappongono altre argomentazioni, desunte da diversa lettura della documentazione sanitaria richiamata dalla c.t.u. e dalla stessa sentenza impugnata, ma tali argomentazioni non rivelano acquisizioni ed elementi decisivi al fine di confutare la soluzione adottata;

la Corte territoriale si è quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte anche con riguardo alla materia che ci occupa, secondo i quali (v. Cass. 17/01/2005 n. 753, Cass. 19/01/2011 n. 1135, Cass. 29/12/2016 n. 27449, ord., quest’ultima correttamente richiamata dalla sentenza impugnata) la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile;

nè risulta decisiva la critica avente ad oggetto la mancata individuazione da parte del c.t.u. di una possibile eziologia alternativa, considerato che la Corte riferisce il passaggio della consulenza ove si riferisce che l’encefalopatia ad esordio precoce che ha colpito la minore non ha trovato, a tutt’oggi, una diagnosi di certezza e, pertanto, ci si può esprimere solo con dichiarazioni di probabilità più o meno elevata ma non certezza o con probabilità prossima alla certezza; in tal senso, si è messo in evidenza che l’Istituto Neurologico ***** aveva posto due diagnosi di probabilità (deficit di gamma aminobutirrico-transaminasi acido; GABA – T e sindrome PEHO encefalopatia progressiva con edema, ipsaritmia ed atrofia ottica) entrambe patologie metaboliche-neurodegenerative supportate da riscontri clinici e strumentali;

anche considerando, dunque, la scarsa significatività ai fini dell’accertamento della scarsa risposta immunitaria riscontrata nella bambina, il c.t.u. ha concluso nel senso che l’encefalopatia si debba ritenere con alto livello di probabilità di tipo congenito;

il ricorso sollecita in sostanza una rilettura dei dati di causa più coerente con le prospettazioni della parte, e quindi una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede;

il secondo motivo è inammissibile;

è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 del 2014), la norma consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti da testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, un esito diverso della controversia;

ne consegue che il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”;

non rientra nella nozione di “fatto storico” l’esercizio di una attività discrezionale del giudice, come la rinnovazione di un nuovo consulente tecnico d’ufficio in grado d’appello;

in particolare, questa Corte di legittimità (Cass. 29/09/2017, n. 22799; Cass. 12821/2016, 15666/2011) ha affermato che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto;

non va disposta condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio in presenza, già nei gradi di merito, di dichiarazione di esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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