Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24740 del 14/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22876/2019 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA TERESA SPANU;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 17/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO Che:

M.M., cittadino del Mali, ha proposto ricorso avverso il decreto 17 giugno 2019, n. 1675 del Tribunale di Cagliari, che aveva rigettato la domanda da egli fatta valere in relazione al riconoscimento di una delle tre forme di protezione internazionale, protezione già negata dalla Commissione territoriale.

L’intimato Ministero dell’interno non ha proposto difese.

Con atto del 17 novembre 2020 il ricorrente ha dichiarato la propria volontà di abbandonare la richiesta di protezione internazionale e ha rinunciato “ai sensi dell’art. 390 c.p.c., al ricorso per cassazione”.

L’atto di rinuncia è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c.. Nulla viene disposto in punto spese non essendosi il Ministero intimato costituito nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2021

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