LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13680-2020 proposto da:
U.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA” 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;
– ricorrente –
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5227/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RILEVATO
che U. (alias *****) Alal, cittadino del Bangladesh, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 21 novembre 2019, che aveva rigettato il gravame avverso l’ordinanza del locale tribunale di diniego della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese per paura di essere arrestato, svolgendo l’attività professionale in un partito politico);
che la Corte ha illustrato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.
CONSIDERATO
che il primo motivo di ricorso, deducente omessa pronuncia sulla domanda di protezione sussidiaria, è inammissibile, avendo la Corte di merito esaminato e rigettato il motivo di gravame avverso la decisione del tribunale di rigetto di tale domanda;
che anche il secondo e terzo motivo sono inammissibili, avendo la sentenza impugnata illustrato, con apprezzamenti di fatto incensurabili in questa sede, le ragioni che facevano escludere l’esistenza di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria;
che, con riguardo alle fonti indicate a dimostrazione delle condizioni di povertà in cui verserebbe il paese, i motivi sono non specifici, non precisando se e in quale sede e momento processuale tali fonti siano state introdotte nel giudizio di merito, né idonei a scalfire la valutazione negativa espressa dai giudici di merito;
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021