Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24772 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17567-2020 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI VENTURI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 5967/2020 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 16/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RILEVATO

che:

M.S., cittadino del Gambia, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Venezia che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria Egli aveva riferito di avere lasciato il suo paese per contrasti con uno zio per l’eredità paterna.

I motivi proposti sono inammissibili, tutti miranti a sollecitare impropriamente un nuovo giudizio di fatto: il primo e terzo motivo consistono in una critica del tutto generica della valutazione negativa svolta dai giudici di merito circa i lamentati rischi persecutori e di danno grave, sulla base di fonti informative indicate e vanamente criticate in questa sede, senza neppure contrapporre fonti decisive in senso contrario, allegate nel giudizio di merito e, in ipotesi, pretermesse; il secondo e quarto motivo riguardano la protezione umanitaria che è stata esclusa per l’argomentata insussistenza di ragioni di vulnerabilità personale; a tal fine il quarto motivo è privo di specificità quanto alla censura di omesso esame delle violenze subite nel paese di transito (Libia), non precisandosi in che termini e in quale atto processuale la doglianza sia stata proposta nel giudizio di merito, tanto più alla luce del principio secondo cui il permesso di soggiorno per motivi umanitari non può essere accordato automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, ma solo se tali violenze per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti abbiano reso il richiedente “vulnerabile” ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5; ne consegue che è onere del richiedente allegare e provare come e perché le vicende avvenute nel paese di transito lo abbiano reso vulnerabile, non essendo sufficiente che in quell’area siano state commesse violazioni dei diritti umani (Cass. 28781 del 2020).

Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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