Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24775 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11742-2018 proposto da:

RAVO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE BAMBINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8354/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata l’11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

RILEVATO

che la s.r.l. Ravo propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l’anno 2011.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, mediante il primo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe ritenuto erroneamente adempiuto da parte dell’Ufficio l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione, pur nell’assenza dei presupposti di fatto e di allegazioni a supporto e nonostante solo in sede processuale fosse stata integrata la motivazione dell’atto;

che, attraverso il secondo motivo, la società assume la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la CTR avrebbe espunto dalla formazione del proprio giudizio prove decisive e fatti non contestati;

che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita;

che il primo motivo è fondato;

che, infatti, alla stregua di quanto sancito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2 bis, è nullo l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate abbia rettificato il valore di un immobile oggetto di compravendita sulla base di una stima UTE, qualora la motivazione del primo faccia riferimento ad altri atti non conosciuti, né ricevuti dal contribuente, né allegati o riprodotti nell’avviso stesso (Sez. 5, n. 11967 del 28/05/2014; Sez. 5, n. 21818 del 07/09/2018); che pertanto è nullo, per difetto di motivazione e conseguente illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente, l’avviso di liquidazione di imposta, ove la motivazione dell’atto faccia riferimento a “controlli d’ufficio effettuati” e “risultanze della documentazione allegata agli atti”, di fatto non allegati né precedentemente noti al contribuente o riprodotti nell’avviso stesso, atteso che l’obbligo di allegazione previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente il suo diritto di difesa (Sez. 5, n. 11623 del 11/05/2017);

che, infatti, in tema di imposta di registro, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, solo ove contenga almeno la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l’obbligo di allegare all’avviso l’atto utilizzato per la comparazione (Sez. 5, n. 3388 del 06/02/2019; Sez. 6-5, n. 21066 del 11/09/2017);

che, d’altronde, l’avviso di accertamento privo, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere “integrata” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Sez. 6-5, n. 12400 del 21/05/2018);

che il secondo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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