LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. RAGIONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8690-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
F.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5115/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 30/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia 5115/6/19 dep. 30.8.2019, che su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF corrisposta per glì anni 1990, 1991, 1992 dal dante causa della ricorrente, A.R., ha respinto l’appello dell’Ufficio. Riteneva la C.T.R., sulla base della normativa di riferimento, che sussistessero, nella fattispecie, i presupposti per il riconoscimento del rimborso richiesto, essendo legittimato il soggetto passivo d’imposta (e non solo il sostituto d’imposta), non ostando al rimborso provato nel suo ammontare la modifica introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665.
F.G. è rimasta intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO:
1. Con primo motivo del ricorso si denuncia violazione, ex art. 360 n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19 e 21, per nullità della sentenza non avendo la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza nell’istanza di rimborso del quantum richiesto e ella connessa prova di aver versato quanto chiesto in restituzione al Fisco.
2. Il motivo è inammissibile, avendo la CTR affermato (pag. 4 della sentenza) che “l’istanza di rimborso è stata pacificamente avanzata tempestivamente”e che “l’importo richiesto non è stato, nel suo ammontare, contestato e comunque risulta documentalmente provato, sicché la somma reclamata va confermata integralmente, nella misura indicata in sentenza”
3. Col secondo motivo si deduce violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. in L. n. 123 del 2017.
Premesso che trattasi nella fattispecie di domanda di rimborso dell’IRPEF, il ricorso va rigettato, confermando il principio più volte affermato da questa Corte secondo il quale, “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass. n. 23142 del 2017; n. 17472 del 2017; n. 14406/2016, n. 18905/2016, n. 15252 del 2016).
La legittimazione del sostituito d’imposta ha trovato conferma nello ius superveniens di cui al D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, conv. L. n. 123 del 2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio L. n. 190 del 2014, ex art. 1, comma 665, “i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all’odierno giudizio.
Va pertanto confermata la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui “in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente” (Cass. nn. 23339/2017, 14406/2016, 18905/2016).
Conclusivamente va dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso, rigettato il secondo. Nulla sulle spese, in assenza di costituzione dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021