LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15736-2014 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE GIORDANO, rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE MISSINEO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 309/2013 della COMM.TRIB.REG.CALABRIA, depositata il 13/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 309/4/13 depositata il 13.12.2013, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal relatore, Consigliere Dott. Mele Francesco.
RILEVATO
che:
– M.F., esercente attività di produzione di prodotti di panetteria, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante rettifica ricavi dichiarati nell’anno 2003 con conseguente recupero di Iva, Irpef ed Irap.
– Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, costituitasi, la Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro accoglieva il ricorso con sentenza, che, gravata di appello dall’ufficio, era riformata dalla CTR con la sopra menzionata sentenza, per la cui cassazione il contribuente propone ricorso -illustrato da memoria- affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa errata insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della motivazione”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3”.
Con il primo motivo il contribuente lamenta che la CTR ha omesso di valutare le motivazioni in base alle quali la CTP ha ritenuto di annullare l’atto impositivo.
– Il ricorrente trascrive -a mò di premessa- il testo delle due sentenze, che di seguito si riporta. CTP: “La giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte ribadito che, essendo gli studi di settore delle presunzioni semplici, non determinano un’inversione dell’onere della prova a danno del contribuente e pertanto spetterà all’Ufficio accertante acquisire preventivamente delle prove adeguate in merito alla sussistenza delle gravi incongruenze in quanto gli studi di settore da soli non possono avere alcuna forza accertatrice”. CTR: “Nel merito l’appello va accolto stante, per un verso, l’assoluta carenza di motivazione della sentenza di primo grado, per altro verso, la mancata valutazione da parte del giudice di prime cure del contenuto dell’avviso di accertamento. La motivazione del provvedimento dell’Amministrazione finanziaria dà conto, ancorché succintamente, ma in maniera logica e sufficiente, delle osservazioni prospettate dal contribuente in occasione del contraddittorio svoltosi prima dell’emissione dell’avviso di accertamento; tale circostanza non pare presa in considerazione dalla CTP con la conseguenza che la sentenza appare viziata in nuce non fornendo alcun elemento logico deduttivo dal quale possano ricavarsi le ragioni per le quali è stato accolto il ricorso. In conclusione va dichiarata fondata la pretesa tributaria e la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata.”
– Il ricorrente deduce -muovendo dal raffronto tra le due sentenze- che la CTR “ha completamente omesso di valutare le argomentazioni logico-giuridiche che hanno condotto la CTP….ad annullare l’avviso di accertamento impugnato.”
– Il motivo non è accoglibile.
La sentenza impugnata non è priva di motivazione ai sensi del vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal momento che non è dedotto nessun fatto decisivo per il giudizio di cui sia stato omesso l’esame; invero la motivazione adottata dalla CTR va giudicata come adeguata rispetto alla sentenza di primo grado che, a ragione, è stata annullata per assoluta carenza di motivazione; inoltre il ricorrente si è limitato a trascrivere il testo delle due sentenze, dal cui esame e raffronto non si ricava nessun riscontro a favore del motivo in commento, in assenza di ulteriori elementi, non enucleabili per difetto di autosufficienza.
– Il motivo è inammissibile; ciò comporta che il secondo resti assorbito.
P.Q.M.
Dichiara il primo motivo inammissibile, assorbito il secondo; rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021