LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7510-2015 proposto da:
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo studio dell’avvocato GNOSIS FORENSE SRL GNOSIS FORENSE SRL, rappresentato e difeso dall’avvocato DI FIORE MICHELE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
S.V., elettivamente domiciliato in NAPOLI, P.ZA CARITA’
32, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI FIORE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la. sentenza n. 8119/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 24/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2021 dal Consigliere Dott. MELE FRANCESCO;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8119/18/14 depositata il 24.9.2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal relatore, consigliere Dott. Mele Francesco.
RILEVATO
che:
– S.V. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento fondato su studi di settore e recante un maggior reddito rispetto a quello dichiarato per l’annualità 2007 con conseguente rideterminazione dei relativi tributi.
– Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, costituitasi, la Commissione Tributaria Provinciale di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso determinando il reddito di impresa in Euro 27.054,00.
– Avverso detta sentenza proponeva appello principale il contribuente; l’Ufficio si costituiva spiegando a sua volta appello incidentale.
– La CTR dichiarava la inammissibilità dell’appello.
– Per la cassazione della sopra menzionata sentenza il contribuente propone ricorso, al quale resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso accompagnato da ricorso incidentale affidato a due motivi, al quale resiste, a sua volta, con controricorso, il ricorrente in via principale.
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso principale consta di un motivo che reca: “Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, per avere la CTR dichiarato, erroneamente, l’inammissibilità dell’appello dal momento che la formulazione dello stesso per quesiti non esprimerebbe specifiche censure avverso la decisione di primo grado.
– Invero, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, l’appello del contribuente non si è limitato a porre una serie di quesiti al giudice del gravame non consentendo “di comprendere in alcun modo l’iter motivazionale della sentenza di primo grado”, senza dare “conto degli accertamenti e delle valutazioni analitiche compiuti nella sentenza/i; il ricorrente in via principale ha svolto una articolata e circostanziata critica alla sentenza della CTP, per come risulta dall’atto di appello integralmente trascritto alle pagine 13 e seguenti (in nota) del ricorso.
– Il ricorso incidentale consta di due motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e del procedimento”; 2) “Violazione e falsa applicazione aggiunto dal D.L. n. 193 del 2009, art. 16, comma 1 bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20,22 e 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
– La ricorrente in via incidentale lamenta con il primo motivo l’omessa pronuncia sull’appello incidentale tendente alla riforma della sentenza di primo grado che aveva ridotto di un terzo il reddito accertato con l’atto impositivo e con il secondo si duole del rigetto implicito dell’appello incidentale nella parte in cui aveva dedotto l’inammissibilità dell’appello principale perché notificato via PEC, in violazione delle norme di cui in rubrica.
– Osserva il collegio che della circostanza relativa alla proposizione da parte dell’Ufficio dell’appello incidentale -circostanza su cui entrambe le parti concordano- non si rinviene traccia nella sentenza della CTR.
– Rilevata la totale omissione di esame dell’appello incidentale sviluppato dall’Agenzia delle Entrate, si impone l’accoglimento anche del ricorso in via incidentale.
– Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.
PQM
Accoglie entrambi i ricorsi -principale e incidentale- cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021