Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24885 del 15/09/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 37473/2019 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Francesco Pigafetta n. 58, presso lo studio dell’avvocato Polinari Jacopo, rappresentato e difeso dall’avvocato D’Amico Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell’avvocato Larocca Vincenzo Annibale, rappresentato e difeso dall’avvocato Aiello Antonio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Sc.Ma., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Granata Pierfrancesco, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

S.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Gullì Salvatore, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, S.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1645/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, pubblicata il 23/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal cons. Dott. VALITUTTI ANTONIO.

FATTI DI CAUSA

1. I germani Sc.Ma. e S.M. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, S.S., + ALTRI OMESSI, chiedendo accertarsi che i medesi non sono figli biologici di S.C.. Identica domanda proponeva S.A., intervenuto nel giudizio. Con sentenza n. 1726/2015, il Tribunale adito dichiarava che Sc.Ma., S.M. ed S.A. non sono figli di S.C..

2. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1645/2019, notificata il 4 ottobre 2019, rigettava l’appello proposto da S.G., confermando in toto gli accertamenti operati e le conclusioni formulate dal giudice di primo grado.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso S.G., nei confronti di S.S., + ALTRI OMESSI, nonché del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, affidato a sei motivi. I resistenti S.M., Sc.Ma. ed S.A. hanno replicato con controricorso e, quest’ultimo, anche con memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che, con il quinto motivo di ricorso, S.G. denuncia – sotto diversi profili – la nullità della disposta c.t.u. Sul punto la Corte d’appello ha ritenuto che trattandosi di nullità relativa – la stessa non possa essere dedotte per la prima volta in appello, sotto tutti i profili dedotti, non essendo nullità rilevabile d’ufficio dal giudice, ma che deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa successiva al deposito della c.t.u. A questa regola sarebbe soggetta anche la nullità espressamente dedotta, nella specie, dal ricorrente, con riferimento alla indagine ematologica disposta sulla madre – concernente l’allargamento dell’indagine oltre i limiti stabiliti dal giudice.

2. Tuttavia, proprio in relazione a tale ultima questione, questa Corte ha rilevato un contrasto di giurisprudenza, essendosi una recente pronuncia espressa in modo difforme dall’indirizzo prevalente, affermando la natura di nullità assoluta, come tale rilevabile d’ufficio, delle nullità concernenti l’allargamento dell’indagine peritale a temi o a questioni non proposte dalle parti (Cass., 06/12/2019, n. 31886). La Corte, con ordinanza del 14/04/2021, n. 9811, ha, pertanto, rimesso l’esame di tale questione – sulla quale si è verificato un contrasto di giurisprudenza – alle Sezioni Unite, che dovranno pronunciarsi al riguardo.

3. Si ravvisa, pertanto, l’opportunità di rinviare il giudizio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

PQM

Rinvia il giudizio a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472