Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24886 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16994/2020 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in Ferrara via G. degli Adelardi 61, presso lo studio dell’avv. Simona Maggiolini, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (*****), in persona del ministro pro tempore, rapp.to e difeso ex legge dall’Avv. Gen. Stato, dom. in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA;

– resistente –

avversata il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2021 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA.

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente cittadino *****, ha presentato domanda di protezione internazionale dichiarando innanzi alla competente Commissione territoriale che, in seguito ad un incidente automobilistico, ha perso l’uso del braccio sinistro e della gamba destra, così da restare invalido in modo permanente e che in patria non ha avuto accesso alle cure e ha perso il lavoro. La Commissione ha respinto la domanda. Il richiedente ha proposto ricorso al Tribunale di Bologna, e nel corso della rinnovata audizione ha precisato di essere venuto in Italia per curarsi e che in ***** ha subito aggressioni, derisioni e discriminazioni in quanto disabile, non ha avuto accesso al lavoro, mentre in Italia è ospite di un sacerdote, a *****, dove svolge attività di volontariato.

Il Tribunale ha respinto la domanda osservando che la storia narrata, per quanto credibile, non rivela né atti persecutori né rischio di danno grave.

Il Tribunale ha respinto anche la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilevando che la documentazione sanitaria sebbene attesti lo stato di invalidità non dimostra la necessità di cure o approfondimenti diagnostici che possono aver luogo solo in Italia.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente affidandosi a due motivi.

Il Ministero non costituito tempestivamente ha depositato istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 18 giugno 2021.

Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente deduce che il giudice del merito non ha adeguatamente analizzato l’attuale situazione in ***** e in particolare le ripercussioni negative che la condizione di disabile ha avuto sulla sua vita, non indagando sul trattamento discriminatorio riservato ai soggetti invalidi nel suo paese, limitandosi a considerare la situazione soltanto sotto il profilo delle cure necessarie.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 nonché l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo che non è stata adeguatamente considerata la situazione di vulnerabilità, il livello di integrazione raggiunto e la padronanza della lingua italiana, lo svolgimento di opere di volontariato, e ciò in relazione al trattamento discriminatorio che subirebbe in patria.

Ciò permesso il Collegio rileva che la questione oggi sottoposta all’attenzione della Corte riguarda un profilo peculiare e cioè il trattamento discriminatorio nei confronti dei disabili, e la denunciata incapacità da parte dello Stato di provenienza di assicurare le misure di tutela delle persone che versano questa particolare condizione, i cui diritti sono specificamente enunciati e riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con L. n. 18 del 2009.

Si tratta di una questione di rilievo per la quale è necessaria la trattazione in pubblica udienza alla quale si rimette il ricorso.

PQM

rimette il ricorso alla pubblica udienza della prima sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 18 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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