LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14423-2019 proposto da:
AC SOLUZIONI SRL, rappresentata e difesa da MAURO BOTTONI, presso il cui studio in Via G. Bettolo 9, Roma è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
ZURICH INSURANCE COMPANY LTD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell’avvocato FABIO CAIAFFA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonché contro C.M.;
– intimatiti –
avverso la sentenza n. 20674/2018 del TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.
Rilevato
che:
1. Con atto notificato il 26/4/2019, la A.C. Soluzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 20647/2018 del Tribunale di Roma, pubblicata il 25/10/2018 e non notificata. Con controricorso notificato il 4/6/2019, resiste la Zurich Insurance Company Ltd, chiedendo anche la condanna per lite temeraria.
2. Per quanto ancora rileva, la società A.C. Soluzioni s.r.l., quale cessionaria di un credito risarcitorio pari a Euro1400,00, conveniva in giudizio la Zurich Insurance Company Ltd., quale assicuratrice del veicolo condotto dal sig. C.M., suo cedente, chiedendone la condanna al pagamento del risarcimento del danno da fermo tecnico, spettante al C. a seguito di incidente stradale, sulla base della cessione di credito avvenuta il 26/11/2010, relativo al noleggio di un veicolo da parte del danneggiato; in subordine, la società attrice instava per la condanna del C. al pagamento del credito ceduto. La società resistente si costituiva per dedurre la mancata integrazione del contraddittorio con il proprietario del veicolo e la improcedibilità della domanda, non avendo la società cedente inviato la documentazione richiesta; nel merito contestava di dovere nulla di più rispetto a quanto già versato al danneggiato, pari a Euro 1800,00. Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza emessa nel 2017, rigettava la domanda principale di AC nei confronti della compagnia assicuratrice, ritenendo non provato il noleggio, e al tempo stesso condannava il sig. C. al pagamento del credito alla cedente.
3. Avverso la pronuncia hanno proposto appelli separati sia A.C. Soluzioni s.r.l., che il sig. C.. Con la sentenza in questa sede impugnata, il Tribunale di Roma, riuniti i due giudizi, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla assicuratrice appellata ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado in quanto l’azione risarcitoria era stata introdotta D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 144 senza che fosse stato citato in giudizio il proprietario del veicolo, quale responsabile civile dell’incidente, sussistendo litisconsorzio necessario rispetto al proprietario del veicolo. Di conseguenza, ha rinviato la causa al Giudice di Pace di Roma, con assegnazione alle parti dei termini di legge per la riassunzione del giudizio, e ha compensato tra le parti le spese del secondo grado, tenuto conto del consolidamento del predetto orientamento giurisprudenziale.
4. E’ seguita la fissazione dell’odierna adunanza ex art. 380bis 1 c.p.c. Non sono state depositate conclusioni del Pubblico Ministero, mentre la ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4)”. La sentenza è censurata là dove ha compensato tra le parti le spese processuali in quanto, in assenza di un accertamento sulla soccombenza, ciò violerebbe il principio di diritto in ragione del quale la parte vittoriosa ha diritto al pieno reintegro dello stato patrimoniale ante causam; difatti, in caso di passaggio in giudicato del capo della sentenza relativo alle spese, qualunque sia la parte vittoriosa all’esito del giudizio rinviato, questa rimarrebbe ingiustamente gravata dei costi di due fasi processuali. Vieppiù, nel caso concreto, non sarebbe intervenuto un mutamento giurisprudenziale rispetto alla questione dirimente della necessità di chiamare in giudizio, quale litisconsorte necessario, il responsabile civile del sinistro nell’azione risarcitoria introdotta ex art. 149 Cd, non essendovi stato un mutamento giurisprudenziale in proposito.
2. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza ex art. 360 bis c.p.c., n. 1. La ricorrente, invero, si duole di una compensazione delle spese giudiziali, quando in realtà risulta che essa stessa ha dato causa alla nullità processuale rilevata dal giudice a quo, omettendo di coinvolgere nel giudizio il proprietario del veicolo danneggiato quale litisconsorte necessario, e dunque era da ritenersi soccombente sotto questo profilo. Ciononostante, la Corte di merito ha ritenuto di compensare le spese legali tra le parti in ragione del mutamento giurisprudenziale intervenuto in tema di litisconsorzio necessario quando l’azione risarcitoria è esercitata dal danneggiato direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice in base a una polizza r.c. auto.
3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il giudice dell’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 14495 del 9/6/2017; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/7/2010; Sez. 2, Sentenza n. 6762 del 5/5/2003). Nel caso concreto, la nullità – correlata alla mancata attuazione del necessario contraddittorio – non poteva che attribuirsi all’attrice, che qui denuncia l’effettuata compensazione delle spese legali in carenza dei presupposti di legge per farlo (soccombenza reciproca, novità della questione, revirement giurisprudenziale), senza tuttavia avvedersi che essa è proprio la parte che, avendo introdotto il giudizio di primo grado senza instaurare il giusto contraddittorio, non può in questa sede dolersi della compensazione delle spese di lite, dopo il rilievo dell’eccezione da parte del giudice a quo dietro impulso della controparte che ha dedotto tale difetto sin dal primo grado.
4. Là dove la censura pone, poi, nell’interesse altrui, il problema della mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado prospetta una questione che avrebbero dovuto dedurre le controparti con ricorso incidentale e su cui in alcun modo la ricorrente è soccombente.
5. Conseguentemente, stante la manifesta infondatezza del motivo, sussistono le condizioni per condannare la ricorrente per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., comma 3, data la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria e la manifesta inconsistenza giuridica delle censure per contrarietà al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata (Sez. U -, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018 (Rv. 650452 – 01).
6. Conclusivamente, il ricorso è inammissibile. Le spese vanno a carico del ricorrente soccombente, e vengono come di seguito liquidate sulla base delle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente AC Soluzioni s.r.l. alle spese di lite in favore della parte resistente Zurich Insurance Company LTD, liquidate in Euro 900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% ed accessori come per legge;
condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, la ricorrente AC Soluzioni s.r.l. al pagamento di Euro 900,00 in favore di Zurich Insurance Company LTD.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,; dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021