Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.24902 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1880-2019 proposto da:

INVITALIA PARTECIPAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA N 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

RANDSTAD ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO ROTONDI, ANGELO GABRIELE QUARTO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2769/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 3/1/2019, Invitalia Partecipazioni s.p.a. (già Sviluppo Italia Campania s.p.a.) propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, pubblicata in data 5/6/2018. Con controricorso notificato il 14/2/2019, resiste Randstad Italia s.p.a. (già Obiettivo Lavoro s.p.a.). Parte ricorrente ha prodotto memoria contenente atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale; parte resistente ha a sua volta depositato atto di accettazione per mezzo del proprio difensore munito di mandato speciale;

tutto quanto sopra visto e considerato.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il processo;

compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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