Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.24932 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17521/2017 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato ELIO VITALE, rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIANO CLAUDIO POTENZA;

– ricorrente –

contro

UTG PREFETTURA POTENZA IN PERSONA DEL PREFETTO PRO TEMPORE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 607/2017 del TRIBUNALE di POTENZA, depositata il 31/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Potenza, con la sentenza n. 607 del 2017, pubblicata il 31 maggio 2017, ha accolto l’appello proposto dal UTG-Prefettura di Potenza avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza n. 370 del 2015, e nei confronti di B.S..

1.1. Il Giudice di pace aveva annullato il decreto emesso il 30 settembre 2014, notificato il 10 novembre 2014, con il quale il Prefetto di Potenza aveva disposto la sospensione della patente di guida al B. a seguito dell’accertamento e relativa contestazione della violazione dell’art. 187 C.d.S., comma 1 e art. 148 C.d.S., commi 12 e 16.

2. Il Tribunale, adito dalla Prefettura, ha ritenuto sussistenti i presupposti della sospensione della patente di guida per esigenze cautelari, e, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dal B. avverso il decreto prefettizio.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso B.S. sulla base di quattro motivi. Non ha svolto difese l’intimata Prefettura di Potenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 187 c.p.c., comma 1, n. 3 e omesso esame di fatto decisivo. In assunto del ricorrente il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere legittimo il provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida, a fronte del mancato deposito del referto sanitario di cui all’art. 187 C.d.S., comma 5.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere applicato la norma generale-residuale contenuta nell’art. 223 C.d.S., comma 1, in luogo della norma speciale di cui all’1’art. 187 C.d.S., comma 6.

3. Con il terzo motivo, che denuncia “erronea interpretazione e applicazione dell’art. 223 C.d.S.”, il ricorrente contesta in ogni caso la ritenuta sussistenza di elementi di responsabilità idonei a giustificare l’applicazione della norma indicata, stante la mancata produzione della documentazione sanitaria indicata nell’art. 187 C.d.S., comma 5.

4. Con il quarto motivo si denuncia falsa applicazione dell’art. 223 C.d.S., violazione dell’art. 100 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo e si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto sussistenti le esigenze cautelari di salvaguardia della pubblica incolumità a distanza di quasi tre anni dal fatto.

Secondo quanto riferisce il ricorrente, dopo la notifica del provvedimento di sospensione della patente di guida avvenuta in data *****, a distanza di due mesi dal sinistro stradale – egli era rimasto ininterrottamente in possesso della patente per circa tre anni. Non sussisteva, pertanto, l’interesse ad impugnare in capo all’Amministrazione, come eccepito nel giudizio di appello, ed il Tribunale aveva formulato la valutazione della pericolosità senza tenere conto degli esiti degli esami tossicologici ai quali il ricorrente si era sottoposto volontariamente nei giorni successivi al sinistro stradale e nei mesi successivi.

5. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni prospettate, sono privi di fondamento.

5.1. Come chiarito da tempo dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S., si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 C.d.S.; nel primo caso la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo caso la misura ha carattere preventivo e natura cautelare, e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti (ex plurimis, Cass. 18/04/2018, n. 9539; Cass. 19/10/2010, n. 21447).

5.2. Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha ritenuto correttamente che la sospensione della patente di guida disposta dal Prefetto nei confronti di B.S. avesse natura cautelare, e fosse stata adottata ai sensi dell’art. 223 C.d.S., comma 1, nell’immediatezza del fatto.

Coinvolto in un sinistro stradale in data ***** nel quale aveva riportato lesioni, il B. era stato trasportato in ospedale, dove veniva riscontrato lo stato di alterazione da sostanze stupefacenti.

L’esito dell’accertamento effettuato presso la struttura ospedaliera era stato comunicato, con nota n. *****, dalla Polizia locale alla Prefettura, come risulta dal decreto prefettizio che ha disposto la sospensione della patente di guida.

Sussistevano, pertanto, gli elementi legittimanti l’emissione del decreto di sospensione della patente di guida in via cautelare, laddove l’eventuale contestazione relativa alle condizioni del B. al momento del sinistro avrebbe dovuto essere fatta valere con querela di falso.

6. Il quarto motivo di ricorso è infondato, per le ragioni già esposte, nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 223 c.p.c., ed è inammissibile nella parte rimanente, poiché introduce questioni non trattate nella sentenza impugnata, senza precisare dove e come le avesse prospettate.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (ex plurimis, Cass. 13/06/2018, n. 15430; Cass. 18/10/2013, n. 23675).

7. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva dell’Amministrazione.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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