LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32268-2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRA DI TOMMASO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimato –
avverso il decreto n. RG 49724/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 21/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO GABRIELE;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, DOTT. SANLORENZO RITA, che visti gli artt. 42 c.p.c. e ss., chiede il rigetto del ricorso.
RILEVATO
che:
il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo – Unità Dublino, disponeva, con decreto del 7 giugno 2018, notificato il 12 giugno, il trasferimento in Germania di S.A., in quanto Stato competente ai sensi dell’art. 18 del regolamento UE numero 604 del 2013 alla “presa in carico” dell’interessato, chiedendo al Tribunale di Roma di annullare il precedente provvedimento di trasferimento dell’immigrato in Svezia. Avverso tale decreto proponeva ricorso ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e il Tribunale, rilevato che il ricorrente era ospitato presso una struttura di L’Aquila, convenzionata con la prefettura territoriale, dichiarava l’incompetenza del Tribunale di Roma in favore della sezione specializzata presso il Tribunale di L’Aquila;
avverso tale decreto, emesso il 21 giugno 2019, propone ricorso per regolamento di competenza S.A., affidandosi a un unico motivo. Il PG conclude per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO
che:
con il ricorso si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.L. n. 13 del 2017, art. 4 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, commi 3 e 3 bis. In particolare, il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che, in una prima fase, aveva escluso l’applicabilità della regola prevista dal citato art. 4, comma 3, ai ricorsi aventi ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti adottati dalla cd unità Dublino, dando prevalenza al diverso criterio previsto dal comma 1, che attiene al luogo della sede dell’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato; il motivo è infondato, poiché la tesi richiamata dal ricorrente è superata dal nuovo orientamento di questa Corte, secondo cui la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14. Ciò in quanto, in tema di protezione internazionale, l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonché dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018 (Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 23108 del 22/10/2020 (Rv. 659417 – 01);
conseguentemente il ricorso deve essere rigettato, con affermazione della competenza territoriale della Sezione specializzata per la immigrazione del Tribunale di L’Aquila. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara la competenza territoriale della Sezione specializzata per la immigrazione del Tribunale di L’Aquila. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 2 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021