Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2498 del 03/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28462-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Bari, via Abate Gimma, n. 201, presso l’avv. LOREDANA LISO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE C/O CORTE CASSAZIONE, PROCURATORE REPUBBLICA C/O CORTE APPELLO BARI;

– intimata –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1247/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

M.A. è cittadino del Ghana.

Ha raccontato di essere fuggito dal suo paese per evitare una violenza privata: egli lavorava come meccanico in una officina quando l’automobile cui stava attendendo si è incendiata provocando la morte del suo collega. Il proprietario della vettura ha tentato di ucciderlo con una falce e questa aggressione lo ha indotto a fuggire prima a casa sua, e poi, avuta notizia del fatto che la polizia lo cercava, ad andare via dal villaggio e fuggire all’estero.

Giunto in Italia ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, quella umanitaria.

La Commissione territoriale non ha creduto al suo racconto, ed ha rigettato le richieste di protezione.

Il ricorrente ha fatto ricorso avverso tale decisione, ma sia il Tribunale che la corte di appello l’hanno confermata.

Il giudice di secondo grado, oltre a confermare il giudizio di inverosimiglianza del racconto, ha altresì escluso una situazione di conflitto generalizzato in Ghana ed ha ritenuto insufficiente il livello di integrazione raggiunto in Italia, ai fini della protezione umanitaria.

M.A. ricorre con cinque motivi. Non v’è costituzione del Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

p.-Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2.

Il motivo si risolve nella descrizione delle regole astratte che derivano dalla norma in tema di protezione sussidiaria. Il ricorrente elenca i casi di persecuzione, ed illustra quali fatti specifici vi rientrano, ma lo fa in astratto: alla fine del suo discorso ritiene che “dalle dichiarazioni rese emerge in maniera evidente ed incontestabile la situazione persecutoria cui era vittima”.

Il motivo è inammissibile.

La censura infatti non è specificamente rivolta a contestare la ratio decidendi, ma ad illustrare l’istituto della protezione sussidiaria in astratto e le regole che quell’istituto compongono.

Il motivo di ricorso deve invece essere specificamente rivolto a contestare la ratio decidendi e non può consistere nella astratta ricognizione del contenuto delle norme che si assumono violate.

p.- Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2.

Secondo il ricorrente, la corte non ha adeguatamente motivato sulla situazione nel Ghana ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria facendo insufficiente riferimento alle fonti di conoscenza.

Il motivo è fondato.

Fatta la premessa che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 9230/ 2020).

Fatta tale premessa, la corte non solo riporta una sola fonte di informazione, datata al 2017, ossia di due anni precedente la decisione, ma altresì non ne riporta il contenuto, limitandosi a farvi mero riferimento di citazione.

Cosi che da un lato è violata la regola della necessaria specificazione delle fonti, come sopra indicata; per altro verso la motivazione, fatta con il mero rinvio alla fonte è insufficiente a giustificare l’accertamento circa la situazione in Ghana.

p.- Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19.

Il motivo succintamente illustra la regola della cooperazione istruttoria del giudice nei giudizi sulla protezione internazionale per dimostrarne la differenza rispetto al processo civile.

E’ inammissibile come il primo.

Si risolve infatti nella descrizione di una regola ma non contiene censura specifica della ratio decidendi.

p..- Il quarto motivo denuncia motivazione apparente e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Secondo il ricorrente la corte non ha adeguatamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto non credibile il racconto, essendosi limitata ad un rinvio al giudizio di inverosimiglianza già fatto dal tribunale senza aggiungere alcunchè di proprio.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non dimostra di aver contestato il giudizio di credibilità in secondo grado.

La corte di appello dà atto della mancanza di una tale contestazione, e del resto, il ricorrente non dimostra di aver posto la questione in secondo grado, cosi che è irrilevante quanta motivazione sia stata dedicata alla questione, ed è di sicuro sufficiente il mero rinvio al giudizio fornito in primo grado.

Non essendovi impugnazione sul capo di sentenza relativo alla credibilità del ricorrente, non può esservi difetto di motivazione da parte del giudice di appello su tale questione.

p.- Il quinto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Il ricorrente osserva come la corte abbia ritenuto erroneamente come insufficiente il grado di integrazione raggiunto, come non abbia tenuto in considerazione che l’indicazione del nome sulla basta paga era diverso per mero errore materiale, come non abbia però effettuato la comparazione con la situazione del paese di provenienza.

Il motivo è fondato.

Il ricorrente documenta non solo conoscenza della lingua e della cultura civica italiana, ma altresì un contratto di locazione registrato, ed un lavoro presso una officina.

La circostanza che il nome indicato sulla busta paga è diverso è contestata dal ricorrente che assume un difetto di cooperazione istruttoria sul punto volta ad accertare l’effettiva esistenza di un rapporto di lavoro.

Da un lato, si tratta di elementi non irrilevanti ai fini della integrazione (conoscenza della lingua e delle istituzioni italiane, lavoro, alloggio formalmente preso in locazione), dati i quali la corte non motiva la ragione per la quale queste situazioni non sono sufficienti a dimostrare una certa integrazione in Italia.

Per altro verso non è detto perchè questo livello di integrazione, che garantisce altresì un certo livello di diritti, non viene perduto in caso di rimpatrio.

Il ricorso va pertanto accolto in tali termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il quinto motivo. Dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472