Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24981 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25778-2019 proposto da:

AZIENDA AGRIZOOTECNICA GREEN SOCIETA’ SEMPLICE, I.M., e D.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI n. 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato LEONARDO DIGIROLAMO;

– ricorrenti –

contro

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 99, presso lo studio dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA CASAMASSIMA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza impugnata, n. 63/2019, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato il gravame proposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione del Tribunale di Taranto n. 541/2015, con la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dai predetti avverso il decreto ingiuntivo n. *****, emesso dal Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, per il pagamento della somma di Euro 13.800 in favore di R.D..

Ricorrono per la cassazione della decisione di seconde cure la Azienda Agrizootecnica Green soc. semplice, I.M. e D.C., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso R.D..

In data 16.4.2021 è pervenuta istanza di rinuncia al ricorso, firmata dal solo avvocato dei ricorrenti, non notificata alla parte controricorrente, né da questa accettata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per effetto della rinuncia, che risulta sottoscritta dal solo procuratore di parte ricorrente, non munito della procura speciale richiesta per detto specifico atto, non è stata notificata dalla parte ricorrente al controricorrente, e comunque non è stata da quest’ultimo accettata, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generar nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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