LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –
Dott. ROSSETTI Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3379-2019 proposto da:
V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PULEJO, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO GERBINO;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA, *****, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2376/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. V.M. nel 2009 convenne dinanzi al Tribunale di Palermo la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di Palermo, esponendo che:
-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, aveva frequentato una scuola di specializzazione della durata di cinque anni;
-) per la durata della scuola di specializzazione aveva percepito un compenso di Euro 11.603,50 per ciascun anno accademico;
-) avrebbe tuttavia avuto diritto al maggiore importo previsto dalla D.P.C.M. 7 marzo 2007, e cioè Euro 22.700 per ciascun anno accademico, “così come previsto dal diritto comunitario”.
2. Con sentenza 5 luglio 2011 n. 3368 il Tribunale di Palermo rigettò la domanda.
La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.
La Corte d’appello di Palermo con sentenza 13 dicembre 2017 n. 2376 rigettò il gravame.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da V.M. con ricorso fondato su un motivo.
Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso risulta notificato alle amministrazioni resistenti presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, invece che presso l’Avvocatura Generale, come prescritto per i giudizi dinanzi la Corte di cassazione.
E’ tuttavia superfluo disporre la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso, per quanto si dirà, è manifestamente inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., circostanza che rende superflua la rinnovazione della notifica introduttiva (Sez. 1, Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020, Rv. 657479 – 01, secondo cui la declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera la S.C. dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso nulla, poiché effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato).
2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 7 marzo 2007”.
Dopo un lungo excursus dedicato ad illustrare il susseguirsi dei provvedimenti normativi in materia di remunerazione degli iscritti alle scuole le specializzazioni in medicina, la ricorrente conclude formulando in buona sostanza la seguente tesi giuridica:
-) nel 2007 venne stabilita, per gli iscritti alle scuole di specializzazione, una remunerazione di 25.000 Euro annui;
-) coloro che avevano frequentato le medesime scuole tra il 1991 e il 2006, per contro, avevano percepito solo una “borsa di studio” dell’importo di 11.600 Euro annui;
-) perciò, conclude la ricorrente, essa vanta “una legittima pretesa ad ottenere il riconoscimento delle differenze remunerative, anche a titolo di risarcimento del danno”.
2.1. Il motivo, come accennato, va dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., dal momento che identica questione è stata ripetutamente decisa da questa Corte in senso contrario a quello invocato dalla ricorrente, con orientamento costante e consolidato e dalle cui motivazioni la ricorrente prescinde del tutto.
Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 237 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Dir. 93/16/ CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit.” (ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14168 del 24/05/2019, Rv. 653939 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01).
3. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021