Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24989 del 15/09/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8142-2019 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DE SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16706/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. T.G., essendo munita di titolo esecutivo rappresentato da una ordinanza di assegnazione pronunciata nell’ambito di una procedura di pignoramento presso terzi, ha iniziato sulla base di essa l’esecuzione forzata nei confronti del terzo pignorato, Istituto Bancario San Paolo di Torino (ora Intesa San Paolo s.p.a.).

2. La Intesa San Paolo proposto opposizione all’esecuzione, assumendo di avere già adempiuto la propria obbligazione.

Il Giudice di pace di Roma, con sentenza 19 gennaio 2015 n. 2067 ha accolto l’opposizione.

La sentenza è stata appellata dalla parte soccombente.

Il Tribunale di Roma con sentenza 30 agosto 2018 n. 16706 ha rigettato il gravame proposto da T.G..

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla parte soccombente.

Ha resistito con controricorso la Intesa San Paolo, depositando altresì memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di causa, in quanto il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Il ricorso infatti è privo dell’esposizione, ancorché sommaria, dei fatti di causa, sostituita dalla mera riproduzione fotostatica degli atti processuali. Esso quindi non soddisfa i requisiti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

In particolare, il ricorso in esame va ascritto al genere dei c.d. ricorsi assemblati, ossia nei quali l’esposizione dei fatti di causa è sostituita dall’interpolazione grafica o dalla testuale riproduzione degli atti dei gradi di merito.

Il ricorso per cassazione redatto mediante assemblaggio – cioè attraverso la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali – è carente del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che non può, a fronte dell’utilizzo di tale tecnica, neppure essere desunto, per estrapolazione, dall’illustrazione del o dei motivi (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771).

Ciò in quanto la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza (Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551).

Il ricorso è quindi inammissibile, anche perché alla carenza espositiva non è possibile rimediare accedendo ad altre fonti ed atti del processo, ivi compreso lo stesso provvedimento impugnato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1926 del 03/02/2015, Rv. 634266; Sez. 1, Sentenza n. 19018 del 31/07/2017, Rv. 645086).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna T.G. alla rifusione in favore di Intesa San Paolo s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 1.100, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021

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