Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.2499 del 03/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29838-2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in Bari, via Abate Gimma, n. 201 presso l’avv. LOREDANA LISO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE, PROCURATORE REPUBBLICA CORTE APPELLO BARI;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1587/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

K.S. è cittadino del Ghana.

Ha raccontano di essere fuggito dal suo paese quando a seguito della morte del padre ha dovuto vendere ogni bene di famiglia, venendosi a trovare in una situazione di estrema povertà.

Giunto in Italia, ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, quella umanitaria.

La Commissione territoriale ha ritenuto il racconto inverosimile ed ha rigettato le richieste.

Questa decisione è stata confermata dal Tribunale e dalla Corte di Appello.

Quest’ultima, ribadendo il giudizio di inverosimiglianza del racconto, ha escluso comunque una situazione di conflitto armato generalizzato in Ghana ed ha ritenuto che mancasse qualsiasi elemento utile per decidere in ordine alla richiesta di protezione umanitaria.

K.S. ricorre con cinque motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

p.- Il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2.

Il motivo si risolve nella descrizione delle regole astratte che derivano dalla norma in tema di protezione sussidiaria. Il ricorrente elenca i casi di persecuzione ed i fatti specifici che rientrano nella fattispecie, ma lo fa in astratto: il ricorrente ritiene che la Corte abbia errato nel non considerare la sua vulnerabilità ai fini della protezione sussidiaria, ma non espone, se non attraverso l’astratta descrizione delle norme, le ragioni di questo errore di giudizio.

Il motivo è inammissibile.

La censura infatti non è specificamente rivolta a contestare la ratio decidendi, ma ad illustrare l’istituto della protezione sussidiaria in astratto e le regole che quell’istituto compongono.

Il motivo di ricorso deve invece essere specificamente rivolto a contestare la ratio decidendi e non può consistere nella astratta ricognizione del contenuto delle norme che si assumono violate.

p.- Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2.

Secondo il ricorrente, la corte non ha adeguatamente motivato sulla situazione nel Ghana ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria facendo insufficiente riferimento alle fonti di conoscenza.

Il motivo è fondato.

Va premesso che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente (Cass. n. 9230/ 2020).

La corte si limita a dire che è notorio che la situazione in Ghana è ultimamente cambiata, ma non indica alcuna fonte di conoscenza di tale situazione nè, ovviamente, il contenuto della medesima.

p.- Il terzo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 19.

Il motivo succintamente illustra la regola della cooperazione istruttoria del giudice nei giudizi sulla protezione internazionale per dimostrarne la differenza rispetto al processo civile.

E’ inammissibile come il primo.

Si risolve infatti nella descrizione di una regola astratta e non contiene censura specifica della ratio decidendi.

Il quarto motivo denuncia motivazione apparente e violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Secondo il ricorrente la corte non ha adeguatamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto non credibile il racconto, essendosi limitata ad un rinvio al giudizio di inverosimiglianza già fatto dal tribunale senza aggiungere alcunchè di proprio.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non dimostra di aver contestato il giudizio di credibilità in secondo grado.

La corte di appello dà atto della mancanza di una tale contestazione, e del resto, il ricorrente non dimostra di aver posto la questione in secondo grado, cosi che è irrilevante quanta motivazione sia stata dedicata alla questione, ed è di sicuro sufficiente il mero rinvio al giudizio fornito in primo grado.

Non essendovi impugnazione sul capo di sentenza relativo alla credibilità del ricorrente, non può esservi difetto di motivazione da parte del giudice di appello su tale questione.

p.- Il quinto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

Il ricorrente osserva come la corte abbia rigettato la richiesta di protezione umanitaria semplicemente come conseguenza del rigetto delle altre richieste senza procedere ad un approfondimento della situazione del ricorrente e di quella del paese di origine, ossia senza effettuare alcuna comparazione e valutazione della situazione di vulnerabilità.

Il motivo è fondato.

La corte cosi motiva: “Non sono poi dedotte specifiche ragioni di vulnerabilità, rilevanti a fini della protezione umanitaria”, senz’altro aggiungere.

La ratio in sè è errata.

Non occorre invocare specifiche ragioni per la protezione umanitaria, diverse da quelle poste a base delle altre richieste di protezione.

E la corte di merito deve valutare se quelle stesse ragioni, pur non giustificando una protezione internazionale, consentano il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ad ogni modo, la valutazione di vulnerabilità presuppone criteri dir affronto diversi dalle altre forme di tutela, in quanto occorre verificare che non vi siano motivi ostativi al rimpatrio, dovuti ad una particolare vulnerabilità del ricorrente.

Il ricorso va pertanto accolto in tali termini.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il quinto motivo. Dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472